Cassazione Penale, Ordinanza n. 22999/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito quanto all'applicazione della recidiva e al conseguente aumento di pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta recidiva, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, privo di specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata e diretto, in realtà, a contestare il trattamento sanzionatorio nonostante una motivazione reputata sufficiente e non illogica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva fosse logica, congrua e corretta in diritto, avendo valorizzato la commissione dei nuovi reati dopo una precedente condanna per spaccio, dopo misure custodiali e dopo espiazione della pena, nonché la permanenza illegale nel territorio nazionale e l'inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare l'Italia. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
In caso di ricorso inammissibile e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto, anche alla luce dei criteri di commisurazione della pena e della personalità del reo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, ma deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- Le censure che investono, in sostanza, il trattamento sanzionatorio sono ammissibili solo se evidenziano un vizio effettivo della motivazione; non è consentito sollecitare una diversa valutazione di merito a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La recidiva non può essere desunta in modo meramente formale dalla sola esistenza di precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia indice di maggiore riprovevolezza e di più elevata capacità a delinquere.
- Ai fini della recidiva, assumono rilievo la natura dei reati precedenti e attuali, l'offensività, la distanza temporale tra i fatti, l'omogeneità delle condotte e ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo.
- L'applicazione dell'aumento di pena per recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione sull'effettiva capacità del nuovo reato di rivelare una maggiore pericolosità o inclinazione delinquenziale.
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