Cassazione Civile, Ordinanza n. 40125/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali. Con l'unico motivo, la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione: sia sulla ritenuta tardività dell'appello, sia sulla questione di merito concernente la notificazione delle cartelle poste a base dell'intimazione. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, eccependo tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per asserita 'doppia conforme'.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, precisando che il vizio denunciato attiene alla motivazione apparente, censurabile ex art. 360, n. 4, c.p.c. Ha poi accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, rilevando che la CTR aveva affermato apoditticamente che l'appello era 'fuori termine', senza fornire alcuna reale giustificazione né gli elementi di fatto e di diritto a supporto. Tale formula è stata qualificata come motivazione meramente apparente, integrante nullità della sentenza. La Corte ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di interesse o perché resa ad abundantiam, la censura relativa al merito sulla notifica delle cartelle, poiché la pronuncia di tardività dell'appello aveva già esaurito la potestas decidendi del giudice di merito. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
inesistenza della motivazione della sentenza impugnata
è utilizzabile per censurare la motivazione solo apparente o mancante, quale nullità processuale della sentenza
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
limite della c.d. "doppia conforme"
non preclude il controllo di legittimità quando è denunciata la mera apparenza della motivazione come vizio processuale
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato il sindacato di legittimità sulla motivazione riducendolo al minimo costituzionale
art. 12 preleggi
la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante
Massime di principio
- Integra nullità della sentenza la motivazione meramente apparente, cioè quella che si risolva in affermazioni apodittiche, prive di effettiva intelligibilità logico-giuridica e non consentano di comprendere l'iter decisorio del giudice.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è censurabile nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- La disciplina della doppia conforme non impedisce il controllo di legittimità quando la censura investe l'esistenza della motivazione come vizio processuale e non la mera sufficienza del ragionamento decisorio.
- Se il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ogni ulteriore statuizione sul merito resa dalla sentenza è ad abundantiam e non sana l'eventuale carenza di motivazione sulla questione pregiudiziale decisiva.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere sorretta da una motivazione che dia conto di specifici riscontri documentali; in particolare, quando la spedizione rileva ai fini del termine, assume rilievo il timbro postale e non una semplice attestazione di presa in carico priva di esso.
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