Sentenza n. 2600/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale relativo a un minore con disabilità grave
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio riconosciuto disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Palermo e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull'istanza del 22 settembre 2025, chiedendo l'aggiornamento e la rimodulazione del progetto individualizzato previsto dall'art. 14 della l. n. 328/2000, già predisposto il 6 ottobre 2020. Nel corso del giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale ha adottato, in data 30 giugno 2026, il nuovo piano assistenziale, soddisfacendo la pretesa sostanziale della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione ha accordato il bene della vita perseguito dalla ricorrente mediante la rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico della sola Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ritenendo che essa fosse l'amministrazione dotata dell'esclusiva competenza tecnica a provvedere sulla richiesta, mentre al Comune spettava una mera attività di inoltro dell'istanza. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato; le spese sono state compensate nei confronti del Comune. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l. n. 104/1992
La disposizione è richiamata per qualificare la condizione di disabilità grave del minore destinatario del progetto assistenziale.
aggiornamento del progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000
La norma costituisce la base normativa della richiesta di predisposizione o aggiornamento del progetto individualizzato di assistenza.
Visto l’art. 34, comma 5 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in ragione della presenza di dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a tutela delle particolari categorie di dati personali concernenti la salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente il bene della vita richiesto dal ricorrente.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, individuando l'amministrazione che, in base alla ripartizione delle competenze, avrebbe dovuto provvedere.
- Quando la decisione richiesta presenta natura esclusivamente tecnica e rientra nella competenza dell'azienda sanitaria, mentre il Comune svolge soltanto una funzione di inoltro dell'istanza, le spese del giudizio per silenzio possono essere poste a carico della sola azienda sanitaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1763/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1764/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1768/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1767/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 364/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 366/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →