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Sentenza

Sentenza n. 2600/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale relativo a un minore con disabilità grave

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio riconosciuto disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Palermo e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull'istanza del 22 settembre 2025, chiedendo l'aggiornamento e la rimodulazione del progetto individualizzato previsto dall'art. 14 della l. n. 328/2000, già predisposto il 6 ottobre 2020. Nel corso del giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale ha adottato, in data 30 giugno 2026, il nuovo piano assistenziale, soddisfacendo la pretesa sostanziale della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione ha accordato il bene della vita perseguito dalla ricorrente mediante la rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico della sola Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ritenendo che essa fosse l'amministrazione dotata dell'esclusiva competenza tecnica a provvedere sulla richiesta, mentre al Comune spettava una mera attività di inoltro dell'istanza. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato; le spese sono state compensate nei confronti del Comune. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l. n. 104/1992

    La disposizione è richiamata per qualificare la condizione di disabilità grave del minore destinatario del progetto assistenziale.

  • art. 14 l. 328/2000

    aggiornamento del progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000

    La norma costituisce la base normativa della richiesta di predisposizione o aggiornamento del progetto individualizzato di assistenza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 34, comma 5 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in ragione della presenza di dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate a tutela delle particolari categorie di dati personali concernenti la salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente il bene della vita richiesto dal ricorrente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, individuando l'amministrazione che, in base alla ripartizione delle competenze, avrebbe dovuto provvedere.
  • Quando la decisione richiesta presenta natura esclusivamente tecnica e rientra nella competenza dell'azienda sanitaria, mentre il Comune svolge soltanto una funzione di inoltro dell'istanza, le spese del giudizio per silenzio possono essere poste a carico della sola azienda sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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