Sentenza n. 172/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 560/2023 del Tribunale di Brescia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha dedotto né dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha verificato sia il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria, sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente aveva inoltre chiesto gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato era eseguibile e che l'inottemperanza ministeriale perdurava. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente e l'attivazione degli strumenti necessari a consentirne la fruizione. Ha riconosciuto gli interessi legali soltanto dal passaggio in giudicato fino al saldo, escludendoli per il periodo anteriore, poiché la sentenza civile ottemperanda non li aveva riconosciuti. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di operare quale organo ausiliario del giudice e di adottare, entro 90 giorni dalla richiesta successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato, incluso l'ordine alla struttura tecnica competente di inserire la ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi al sito della Carta del docente e a conseguire il beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
Consente il riconoscimento, in sede di ottemperanza, degli interessi maturati dal passaggio in giudicato del titolo sino al saldo, quando non siano già stati riconosciuti per il periodo anteriore.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento costituiva oggetto del giudicato da eseguire.
art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016
Disciplina la generazione dei buoni spesa collegati alla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato e l'amministrazione non ha dato attuazione al comando giudiziale; la mancata deduzione o dimostrazione dell'avvenuta esecuzione conferma la permanenza dell'inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza contro un'amministrazione statale deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Se il titolo giudiziale non ha riconosciuto gli interessi per il periodo anteriore al passaggio in giudicato, in sede di ottemperanza possono essere riconosciuti soltanto gli interessi legali maturati dal giudicato fino al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell'amministrazione; egli sostituisce l'amministrazione inadempiente nell'adozione di tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato.
- Il commissario ad acta può adottare atti amministrativi di contenuto anche vario, compresi gli ordini rivolti alle strutture tecniche dell'amministrazione necessari a consentire al beneficiario di registrarsi su una piattaforma pubblica e conseguire il beneficio riconosciuto dalla sentenza.
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