Cassazione Penale, Sentenza n. 36725/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 10 giugno 2026, aveva accolto l’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania del 17 marzo 2026 e aveva applicato all’indagato il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per un anno. Il quadro cautelare riguardava l’ipotesi di un’associazione criminosa volta a consentire a un medico, soggetto al regime di esclusività, di operare clandestinamente presso una clinica privata, continuando a percepire l’indennità di esclusiva; il medico avrebbe indirizzato pazienti alla struttura, eseguito interventi non indicati nelle cartelle cliniche e gestito con esponenti della clinica gli aspetti economici, con compensi canalizzati tramite un altro coindagato. Il Tribunale ravvisava inoltre un pericolo concreto e attuale di reiterazione, non superato dalla nomina di un nuovo legale rappresentante. Con il ricorso, trasmesso via PEC il 19 giugno 2026 alle ore 20:49, l’indagato deduceva: 1) violazione degli artt. 416 e 110 c.p., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché carenze e illogicità motivazionali, sostenendo che, esclusa la truffa contestata al capo B, il Tribunale avesse ricostruito autonomamente un’associazione oltre il perimetro dell’accusa; che i fatti fossero al più riconducibili al concorso di persone e non provassero un programma criminoso indeterminato; e che non fossero state considerate le utilità economiche per il servizio sanitario derivanti dall’attività della clinica. 2) Violazione dell’art. 416 c.p. e vizio motivazionale per difetto di prova del contributo causale e della partecipazione associativa dell’indagato, non potendosi confondere atti di gestione imprenditoriale con militanza nel sodalizio. 3) Violazione degli artt. 274 e 190 c.p.p. e vizi motivazionali quanto alle esigenze cautelari, poiché la nomina di un nuovo amministratore dotato di poteri gestionali e le misure di controllo degli accessi in sala operatoria avrebbero escluso il rischio di reiterazione; si lamentava anche una disparità rispetto alla valutazione cautelare del coindagato. Con motivi aggiunti venivano ulteriormente contestati l’assenza di delitti-scopo idonei dopo l’esclusione di alcune truffe e l’estraneità dei falsi al sodalizio, la mancanza del quid pluris organizzativo e dell’indeterminatezza del programma e della permanenza del vincolo, nonché l’insussistenza della partecipazione e del dolo dell’indagato. La Corte non ha esaminato tali censure nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile per la modalità di deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato il 19 giugno 2026 tramite PEC anziché attraverso il portale dei servizi telematici. Ha ricostruito che, scaduto il 31 marzo 2026 il regime transitorio che consentiva anche il deposito non telematico per gli atti cautelari indicati, dal 1° aprile 2026 il ricorso cautelare per cassazione doveva essere depositato telematicamente, salvo malfunzionamento del portale debitamente certificato, accertato o attestato; nel caso concreto non risultava una simile eccezione. L’inosservanza delle forme prescritte comporta l’inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. I motivi relativi ai gravi indizi, all’associazione e alle esigenze cautelari non sono stati scrutinati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre dato atto che il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione era giustificato dalla disciplina che non consente l’astensione nelle udienze afferenti a misure cautelari.
Norme richiamate
L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
La disposizione stabilisce il deposito telematico quale modalità ordinaria di presentazione degli atti; la Corte la applica al ricorso cautelare per cassazione dopo la fine della deroga transitoria.
L’art. 175-bis cod. proc. pen. stabilisce che, nell’ipotesi di malfunzionamento con le forme prescritte, sussiste la possibilità del deposito analogico sulla base di restituiti nel termine per il successivo deposito telematico.
Il deposito non telematico è ammesso in via eccezionale in caso di malfunzionamento, secondo le condizioni previste dalla disciplina; in assenza di tale presupposto, non sostituisce il deposito sul portale.
La presentazione del ricorso mediante PEC, e non attraverso deposito sul portale dei servizi telematici, obbligatorio dalla data dell’1 aprile 2026, ne determina l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Nel procedimento cautelare, il ricorso per cassazione è soggetto alle forme ordinarie del deposito telematico; la trasmissione via PEC dopo il termine della disciplina transitoria determina l’inammissibilità, salvo le eccezioni previste.
L’art. 582 cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, ha recepito il principio del deposito telematico quale modalità ordinaria per la presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le regole di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen.
La presentazione dell’impugnazione presso l’ufficio competente deve avvenire secondo le regole del deposito telematico, salvo deroghe temporanee o eccezioni espressamente previste.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che è inammissibile l'impugnazione "quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586" .
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la presentazione dell’impugnazione comporta l’inammissibilità; la Corte applica la sanzione al ricorso depositato con modalità non consentite.
L'art. 87 del citato d.lgs.150/22, al comma 1, ha stabilito che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano "definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale" e, al comma 3, che, con analogo regolamento, vengano "individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione".
La disposizione demanda al regolamento la definizione delle regole tecniche e delle deroghe transitorie al deposito telematico; la Corte utilizza tale disciplina per individuare la scadenza della possibilità di deposito non telematico.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
L'art. 87-bis, poi, prevede che: "sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti per i quali non è possibile il deposito telematico ai sensi dell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44".
La norma disciplina in via transitoria il deposito tramite PEC per gli atti e nei termini individuati, senza trasformarlo in una modalità alternativa permanente al deposito telematico.
art. 3, commi 3-ter e 9, d.m. Giustizia n. 217/2023
L'art. 3 ha stabilito, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.
La deroga che consentiva il deposito anche tramite PEC per le tipologie di atti indicate era limitata al 31 marzo 2026; dopo tale data la Corte esclude la possibilità di utilizzare tale modalità per il ricorso in esame.
art. 4, lett. a), Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 4 aprile 2007
In via preliminare, deve rilevarsi che il rigetto della richiesta di differimento dell’udienza, formulata dal difensore, legata all’adesione all’astensione dalle udienze deliberata dall’Unione delle Camere Penali italiane, ha trovato fondamento nell’art. 4 del Codice adottato il 4 aprile 2007, rubricato “Prestazioni indispensabili in materia penale”, in cui è previsto, alla lett. a), che “l’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti [a] misure cautelari”.
L’astensione del difensore non è consentita nelle udienze relative a misure cautelari; la Corte reputa quindi legittimo il rigetto della richiesta di rinvio.
Massime di principio
- Scaduto il termine previsto dalla disciplina transitoria per il deposito non telematico, il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato tramite il portale dei servizi telematici. L’invio via PEC non è equipollente e comporta l’inammissibilità, salvo un malfunzionamento del portale debitamente certificato, accertato o attestato.
- Le deroghe al deposito telematico operano soltanto per le tipologie di atti, gli uffici e i periodi espressamente individuati dalla disciplina transitoria; non possono essere estese oltre i limiti temporali previsti.
- La violazione delle forme di presentazione dell’impugnazione previste dalla legge è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- L’astensione dalle udienze del difensore non è consentita nelle udienze penali afferenti a misure cautelari, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36678/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →