Cassazione Penale, Sentenza n. 11953/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 16 d.lgs. 228/21, 23-bis d.l. 137/20, 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU sostenendo che la Corte di Appello di Milano, pur avendo ricevuto richiesta di trattazione orale, ha deciso "de plano" il 2/2/2022 (richiamando art. 123 d.l. 149/20 e art. 23 d.l. 149/2020), senza comunicare l'orario dell'udienza e senza consentire la discussione orale, cagionando violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il vizio lamentato era una nullità a regime intermedio verificatasi nella fase preliminare dell'appello e avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di appello. Dagli atti risultava che la richiesta di trattazione orale era stata depositata il 17/01/2022 e che il difensore aveva depositato conclusioni scritte prima della trattazione senza lamentare il mancato accoglimento dell'istanza; pertanto la mancata eccezione in sede di appello impedisce di dedurre la nullità in Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 228/21
La norma richiamata riguarda garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione riconducibile all'omessa trattazione orale dovesse essere eccepita tempestivamente in appello, non in Cassazione.
Norma emergenziale richiamata dalla ricorrente in relazione alle modalità di svolgimento delle udienze; la Corte di Cassazione ha ritenuto che eventuali profili di illegittimità connessi a tali norme debbano essere sollevati tempestivamente nel rito di merito.
art. 123 d.l. 149/20
Citato dalla Corte territoriale come base per decidere "de plano"; la Cassazione ha considerato irrilevante il richiamo se la parte non ha eccepito tempestivamente la modalità di celebrazione dell'udienza.
art. 23 d.l. 149/2020
Richiamato come norma che avrebbe consentito alla Corte territoriale di decidere in camera di consiglio; la Cassazione ha ritenuto che l'eventuale uso di tale previsione non possa essere impugnato per la prima volta in sede di legittimità se non contestato in appello.
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa: la Corte ha fatto prevalere il principio della tempestività dell'eccezione per preservare il diritto di difesa, ritenendo che la mancata contestazione in appello comporti perdita della rilevabilità in Cassazione.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e della pronuncia da parte di un giudice terzo e imparziale; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative al corretto svolgimento del rito debbano essere proposte nei modi e nei termini previsti, altrimenti risultano inammissibili in Cassazione.
art. 6 CEDU
Diritto a un processo equo: la Corte ha implicitamente ritenuto che, anche in presenza di un potenziale vulnus, la mancata tempestiva eccezione in sede di appello impedisce la statuizione della Cassazione sul punto.
art. 648 cod. pen. (comma secondo, oggi comma quarto)
reato contestato alla ricorrente
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna di merito; citata per contestualizzare il reato per cui la ricorrente è stata condannata in prime e seconde cure.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma esemplare (equa) di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019; Sez. 6, n. 42755 del 24/9/2014)
Principio consolidato secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nella fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite in sede di appello e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
Massime di principio
- Le nullità 'a regime intermedio' emerse nella fase preliminare dell'appello devono essere eccepite tempestivamente nel corso dell'appello; se non vengono contestate in quella sede, sono inammissibili in Cassazione.
- La richiesta di trattazione orale o eventuali lamentele sulla mancata comunicazione dell'ora dell'udienza vanno sollevate nelle conclusioni o con apposite eccezioni in appello per essere poi valutate in sede di legittimità.
- Le disposizioni emergenziali che incidono sulle modalità di celebrazione delle udienze possono essere contestate, ma la loro impugnazione richiede la tempestività dell'eccezione nel rito di merito; la Cassazione verifica principalmente l'inammissibilità formale quando la questione non è stata sollevata prima.
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenza di tempestività delle eccezioni, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per preservare i diritti costituzionali e convenzionali (art. 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) è essenziale documentare e sollevare immediatamente in primo grado o in appello ogni vizio procedurale relativo alla celebrazione dell'udienza; altrimenti si rischia la perdita della rilevabilità del vizio in Cassazione.
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