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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24679/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura di illegittimità della qualificazione dei fatti come "deposito incontrollato" sostenendo trattarsi di regolare deposito temporaneo nei luoghi di produzione (letti di essiccamento), con quantitativo inferiore a 30 m3 e senza prova del superamento del termine annuale; si contesta inoltre la mancata prova della natura di rifiuto del materiale; 2) eccezione di prescrizione sostenendo che il reato si sarebbe consumato nel 2014 e quindi era già prescritto; 3) contestazione dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenuta disposta d'ufficio e in contrasto con gli interessi del ricorrente.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione, pur formalmente proposta come appello, conteneva censure tipiche del ricorso per cassazione e pertanto sia stata convertita nella sede corretta, con conseguente esame nei limiti consentiti. Primo motivo: inammissibile perché si tratta di mera richiesta di riesame del merito e di diversa valutazione dei fatti; il giudice di merito aveva correttamente qualificato i fanghi, rinvenuti nei letti di essiccamento e in stato "palabile", come rifiuti speciali e aveva accertato il deposito incontrollato. Secondo motivo: infondato; la data di accertamento (ottobre 2018) è quella da cui decorre il termine di prescrizione alla luce degli accertamenti che mostrano attività di depurazione in corso e collegamento a successive fasi di smaltimento; l'onere di provare una data anteriore ricade sul ricorrente e non è stato assolto. Terzo motivo: manifestamente infondato perché il beneficio (sospensione condizionale) era stato chiesto dalla difesa, quindi legittimamente concesso. Conseguenze: rigetto/inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006, art. 256 comma 2

    Norma incriminatrice relativa al deposito incontrollato di rifiuti, fonamento della imputazione; la Corte la richiama come titolo del reato contestato.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 185-bis

    Richiamata nella motivazione del ricorrente come norma che caratterizza violazioni tipiche del deposito incontrollato (es. raggruppamento fuori dal luogo di produzione e fuori dalla sfera di controllo del produttore); la Corte fa riferimento al contenuto per distinguere deposito temporaneo e deposito incontrollato.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 184 lett. g)

    "sono rifiuti speciali (...) lett. g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie."

    La Corte utilizza questa definizione per qualificare i fanghi rinvenuti come rifiuti speciali quando risultano residuato del processo di depurazione (es. fanghi "palabili" nei letti di essiccamento).

  • Codice di procedura penale, art. 568 comma 5

    Principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il giudice può rettificare l'errata qualificazione formale dell'atto solo se corrisponde alla volontà sostanziale della parte; non può però sostituire un mezzo di impugnazione diverso da quello effettivamente voluto e ammesso dalla legge. La Corte applica questo principio per giustificare la conversione dell'atto nella sede corretta.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che legittima l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente; la Corte la applica per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata come criterio per l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) in assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte dispone il versamento in via equitativa ritenendo non sussistere colpa grave.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice del merito: le doglianze che richiedono una diversa lettura delle prove o una rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili e saranno dichiarate tali.
  • Se un atto di impugnazione è formalmente incardinato con un mezzo improprio ma le censure corrispondono effettivamente a quelle di un altro rimedio ammesso, il giudice può convertire l'atto solo quando la volontà sostanziale del ricorrente è chiara; non è possibile invece sostituire l'impugnazione con un rimedio diverso da quello che l'interessato voleva ottenere.
  • La qualificazione dei materiali come "rifiuti" segue la definizione normativa (es. art. 184 D.Lgs. 152/2006): se emergono elementi che indicano che un residuo è frutto di un processo di trattamento (es. fanghi disidratati nei letti di essiccamento, "palabili"), il giudice può ritenere configurata la qualità di rifiuto.
  • La distinzione tra reato istantaneo e reato permanente nel settore dei rifiuti dipende dalle concrete circostanze: se il deposito è funzionale a successive fasi di gestione (smaltimento/recupero) può assumere natura di reato di durata; viceversa, l'abbandono puro può essere istantaneo. La verifica della natura è rimessa al giudice di merito.
  • Chi deduce la prescrizione ha l'onere probatorio di indicare elementi certi e documentali che anticipino la data di consumazione del reato rispetto a quanto risultante dagli atti; mere asserzioni non sono sufficienti in cassazione.
  • La mancata tenuta dei registri di carico e scarico evidenzia un illecito amministrativo o di tenuta ma non prova di per sé la data di cessazione del reato penale: la determinazione del momento di consumazione richiede elementi concreti e specifici.
  • I benefici penitenziari (es. sospensione condizionale della pena) concessi dal giudice sono compatibili con le richieste della difesa e non possono essere considerati come concessi d'ufficio contro la volontà dell'imputato quando risultano richiesti dalla difesa stessa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può imporre al ricorrente l'onere delle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende se non emerge colpa grave nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

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