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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07080/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, sostenendo che essa traeva origine da pregresse cartelle di pagamento asseritamente non notificate. In primo grado era stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi; in appello, però, la decisione era stata riformata con accoglimento del gravame dell'Amministrazione e rigetto dell'appello incidentale del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserita motivazione apparente sulla notifica della cartella; 2) falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 per la mancata notificazione della cartella e le conseguenze sull'intimazione; 3) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per decadenza del potere di riscossione; 4) ulteriore vizio di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 per la mancata considerazione della rilevanza di un atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2011; 5) mancata applicazione dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 per omessa notifica della cartella e conseguente prescrizione delle pretese. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha escluso la motivazione apparente della sentenza di merito, ha osservato che eventuali vizi della notifica della cartella avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto conseguenziale correttamente notificato (il pignoramento del 2011) e non con l'impugnazione dell'intimazione del 2017, e ha rilevato che la prescrizione era stata interrotta dal pignoramento notificato nel 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, esponeva chiaramente che la cartella risultava regolarmente notificata il 15.12.2008 e quindi superava il minimo costituzionale richiesto. Ha dichiarato infondati anche i motivi centrali sulla mancata notificazione della cartella e sulla prescrizione, affermando che, a prescindere dalla correttezza della notifica della cartella, i relativi vizi andavano fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo a essa conseguenziale, cioè il pignoramento regolarmente notificato nel 2011, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992. Inoltre, la Corte ha osservato che la prescrizione era stata interrotta da un ulteriore pignoramento notificato nel 2015. Conseguentemente ha confermato la soccombenza del contribuente e lo ha condannato alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione è nulla solo se apparente, perplessa, incomprensibile o contraddittoria in modo irriducibile; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'atto successivo può essere impugnato in via recuperatoria per far valere i vizi dell'atto precedente non notificato, ma la conseguenzialità va riferita all'atto successivo corretto e non a qualunque atto successivo.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Invocato dal ricorrente per dedurre la decadenza del potere di riscossione; la censura è stata ritenuta infondata alla luce dell'inammissibilità sostanziale della doglianza recuperatoria e degli atti interruttivi sopravvenuti.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria non maturava, essendo stata interrotta da un pignoramento notificato nel 2015.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione alla prescrizione delle sanzioni/pretesa; nel caso concreto la prescrizione è stata esclusa per intervenuta interruzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia meramente apparente, perplessa, incomprensibile o contraddittoria in modo irriducibile; una motivazione concisa ma idonea a rendere percepibile la ratio decidendi è sufficiente.
  • Nel processo tributario, i vizi dell'atto presupposto non notificato devono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo che sia realmente conseguenziale rispetto a quello presupposto; non è consentito scegliere un qualsiasi atto posteriore per riaprire la contestazione dell'atto ormai divenuto definitivo.
  • La nozione di 'atto conseguenziale' richiede che vi sia un nesso di successione logica, temporale e materiale tra atto presupposto e atto impugnato; in difetto, l'impugnazione recuperatoria è inammissibile sul piano sostanziale.
  • La prescrizione del credito tributario è interrotta dagli atti esecutivi o di riscossione idonei a manifestare la volontà di far valere il credito, come il pignoramento notificato nel corso della procedura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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