Cassazione Penale, Sentenza n. 37739/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando la condanna del Tribunale, aveva assolto Mancuso perché il fatto non sussisteva dall'imputazione di diffamazione aggravata. Il ricorso per cassazione deduceva la mancanza e l'illogicità della motivazione della Corte distrettuale, lamentando che questa avesse negato la portata diffamatoria delle espressioni senza riesaminare le copiose risultanze processuali e senza esporre il ragionamento logico-giuridico che giustificasse la diversa conclusione rispetto al Tribunale, il quale aveva valorizzato anche le dichiarazioni dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo della critica argomentata ed effettiva nei confronti della ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse logicamente accertato i fatti e la riferibilità all'imputato e, esercitando il potere di qualificazione giuridica, ne avesse negato la tipicità ex art. 595 c.p., pronunciando l'assoluzione per "il fatto non sussiste" e revocando le statuizioni civili. Essendo l'impugnazione manifestamente inammissibile, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sulla decisione di ammissibilità del ricorso
art. 173, comma 1 del d. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione del motivo di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di criteri di ammissibilità delle impugnazioni e della necessità di una critica argomentata alla motivazione della decisione impugnata
Norma di modifica del rito richiamata per l'applicazione delle disposizioni processuali vigenti al momento del giudizio
Norma che disciplina il reato di diffamazione; la Corte d'appello ha negato la tipicità del fatto ai sensi di questa disposizione, giustificando l'assoluzione
Norma che consente la condanna alle spese e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o colposi; applicata per condannare il ricorrente a €3.000
Massime di principio
- Perché un ricorso per cassazione sia ammissibile è necessario che contenga una critica argomentata ed effettiva alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera enunciazione del disaccordo con la valutazione del giudice di merito non è sufficiente.
- Se la Corte d'appello accerta i fatti e l'attribuzione all'imputato ma ne riconsidera la qualificazione giuridica (ex se l'assunto è incompatibile con la fattispecie), l'annullamento della condanna può essere motivato senza ripercorrere integralmente il compendio probatorio, purché il ragionamento di diritto sia coerente.
- In materia di diffamazione il giudice di legittimità può valutare l'offensività delle espressioni, ma non interviene quando il ricorso è inammissibile per carenza di critica motivata; dunque chi impugna deve focalizzare la censura sulla motivazione giuridica adottata dal giudice di merito.
- Ricorsi manifestamente infondati o meramente assertivi possono comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) per responsabilità dell'impugnante ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione.
Testo integrale
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