Cassazione Penale, Ordinanza n. 13751/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione e vendita in ipotesi di lieve entità. I motivi dedotti erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova fossero errate; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la motivazione della Corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla responsabilità investisse apprezzamenti di fatto e di prova riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione congrua e non illogica. Ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche risultava almeno implicitamente motivato tramite i riferimenti alla negativa personalità dell'imputato e alla gravità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma applicata alla fattispecie di detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione/vendita in ipotesi di lieve entità; la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta non scrutinabile perché diretta a contestare la valutazione del fatto.
Le attenuanti generiche non richiedono una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di maggiore rilievo ostativi alla loro concessione, potendo la motivazione essere anche implicita o sintetica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano solo a rivalutare il compendio probatorio e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria.
- Quando la sentenza di merito espone in modo congruo e completo le ragioni della decisione, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente sorretto anche da motivazione implicita o sintetica, purché siano indicati gli elementi ritenuti preponderanti e ostativi alla concessione.
- Ai fini dell'art. 62-bis c.p., il giudice non deve esaminare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una valutazione complessiva fondata su personalità dell'imputato e gravità del fatto, se adeguatamente percepibile dalla motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →