Cassazione Penale, Ordinanza n. 23544/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato è rimasta ferma, così come la valutazione sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore articolando quattro motivi. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, perché riproducevano sostanzialmente le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e congrua dal giudice di merito; il ricorso non si confrontava realmente con la sentenza impugnata. Il quarto motivo riguardava la recidiva ed è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo conforme all'orientamento delle Sezioni Unite, valorizzando il nuovo episodio delittuoso come indice di accresciuta pericolosità sociale in rapporto ai precedenti penali.
Norme richiamate
norme che descrivono il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e in secondo grado; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato, ma ne presuppone la sussistenza ai fini del controllo sul ricorso
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità
sentenza Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690
richiamata per il principio secondo cui la recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti penali alla maggiore pericolosità sociale, motivazione che nel caso di specie è stata ritenuta adeguata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente ripetitive di quelle già dedotte in appello, senza confutazione puntuale delle ragioni decisorie, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La censura sulla recidiva è infondata quando la sentenza di merito esplicita il collegamento tra il nuovo reato e i precedenti penali, individuando nel fatto ulteriore un indice di maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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