Cassazione Civile, Ordinanza n. 31233/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la proposta DOCFA presentata dalla società per un immobile sito in Genova, attribuendogli la categoria A/1 invece della A/2 indicata dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto, ritenendo che le caratteristiche dell'immobile e del contesto non giustificassero la categoria A/1. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme catastali e fiscali per avere la CTR ritenuto ammissibile una nuova classificazione nonostante, secondo l'Ufficio, lo stralcio del terrazzo tramite DOCFA non avesse determinato alcuna variazione sostanziale dello stato dell'immobile; 2) violazione del D.M. 2 agosto 1969 per non avere la CTR distinto tra nozione di abitazione di lusso e categoria catastale di abitazione signorile, sostenendo che la sentenza avesse fondato la decisione sulla mancata sussistenza dei requisiti di lusso. La società controricorrente ha chiesto il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché l'Ufficio non aveva indicato né documentato in modo specifico gli elementi da cui desumere l'assenza dei presupposti per una nuova valutazione dell'immobile, e comunque perché la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva qualificato il bene come "abitazione di lusso" ai fini dell'agevolazione prima casa, ma aveva valorizzato una pluralità di elementi fattuali per escludere la categoria catastale A/1 e confermare la correttezza della classificazione A/2. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione formalmente dedotto come violazione di legge non può essere utilizzato per contestare in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
artt. 17 e 20 R.D.L. 652/1939
Richiamati dall'Ufficio per contestare la legittimità della variazione DOCFA e del nuovo classamento catastale.
Richiamato dall'Ufficio come base normativa della procedura DOCFA e dei presupposti della variazione catastale.
art. 38, comma 1, D.P.R. 917/1986
Richiamato dall'Ufficio nel quadro delle censure sul nuovo classamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono inammissibili.
D.M. 2 agosto 1969
La Corte distingue tra la nozione di abitazione di lusso rilevante per le agevolazioni fiscali e la categoria catastale di abitazione signorile, escludendo la confusione operata dal ricorrente.
art. 53 Cost.
Richiamato nella motivazione della sentenza di merito per affermare la coerenza del classamento con la capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, completa e riferita alla decisione impugnata: in difetto di autosufficienza il motivo è inammissibile se non indica chiaramente gli elementi di fatto e la documentazione su cui si fonda.
- Non è consentito utilizzare la violazione di legge per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o per rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fondi su una lettura erronea o parziale della motivazione.
- In materia catastale, la distinzione tra nozione di abitazione di lusso ai fini fiscali e categoria catastale di abitazione signorile impedisce di sovrapporre automaticamente i due concetti: la valutazione del classamento va condotta secondo i criteri pertinenti alla categoria catastale contestata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →