Cassazione Penale, Ordinanza n. 17146/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione consumato e non tentato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di furto in abitazione in concorso. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come delitto tentato ai sensi dell'art. 56 c.p., quindi che la condotta non fosse ancora giunta a consumazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova ricostruzione fattuale e una diversa valutazione delle risultanze di merito, non consentite in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era logica e conforme ai principi consolidati in tema di consumazione del furto in abitazione, poiché l'agente aveva conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti uscendo dall'abitazione, pur essendo poi stato fermato dalle forze dell'ordine prima di allontanarsi dall'area condominiale.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto di conferma
indicata come aggravante del furto contestato
invocato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di furto in abitazione, il delitto è consumato quando l'agente consegue l'autonoma disponibilità della refurtiva, anche se viene subito dopo fermato dalle forze dell'ordine e non abbia ancora lasciato l'intera area condominiale.
- La mera circostanza che il soggetto sia stato arrestato poco dopo l'asportazione dei beni non consente, di per sé, di degradare il fatto a tentativo se la disponibilità del bene è già stata acquisita.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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