Cassazione Penale, Sentenza n. 30913/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila del 28/07/2021 che, in sede di ottemperanza ex art.35-bis Ord. pen., aveva ordinato all'Amministrazione penitenziaria di assicurare alla Pagano un colloquio visivo con il figlio Carmine Amato (detenuto a Viterbo) e aveva nominato commissario ad acta il Provveditore regionale. Il Ministero deduceva violazione dell'art.41-bis, comma 2-quater (L. 354/75), sostenendo che, alla luce di successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.1, n.29007/2021), non sarebbero ammessi colloqui visivi tra detenuti sottoposti a regimi differenziati anche se congiunti, e che l'ordinanza iniziale non poteva resistere in sede di ottemperanza rispetto a questa nuova interpretazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il procedimento di ottemperanza ex art.35-bis Ord. pen. presuppone la mera verifica della mancata esecuzione di una decisione giurisdizionale divenuta irrevocabile e non consente la riconsiderazione del contenuto della decisione né l'introduzione di questioni nuove (neanche in base a successivi orientamenti giurisprudenziali). La Corte ha pertanto ritenuto che l'ordinanza oggetto di ottemperanza valga tra le parti e non possa essere disapplicata in quella sede sulla base di mutamenti di giurisprudenza. Il ricorso del Ministero è stato respinto; il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali né a somme in favore della Cassa delle ammende, essendo parte pubblica.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 5 e comma 6 Ord. pen.
La corte interpreta l'art.35-bis come procedura volta esclusivamente a verificare la mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale irrevocabile e come prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, senza possibilità di riesame del merito o di introdurre domande nuove.
art. 41-bis
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) della L. 354/75
Richiamata dalla parte ricorrente come limite ai colloqui tra detenuti sottoposti a regimi differenziati; la Corte osserva però che in sede di ottemperanza non è consentito disapplicare o rivedere una decisione definitiva anche se essa appare in contrasto con la disciplina detentiva di cui all'art.41-bis.
art. 69, comma 5 Ord. pen.
La Corte ricorda che le disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza hanno natura di prescrizioni vincolanti per l'Amministrazione penitenziaria e che le decisioni della magistratura di sorveglianza devono ricevere concreta applicazione.
La decisione favorevole al reclamante, divenuta irrevocabile, fa stato tra le parti; quindi il provvedimento giurisdizionale vincola le parti anche se risulta difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenciario)
Richiamata come quadro normativo generale per i regimi detentivi (in particolare art.41-bis) e per la disciplina delle tutele dei detenuti; la Corte ne utilizza i principi per confermare l'effettività delle decisioni giurisdizionali in materia penitenziaria.
Corte Costituzionale, sent. n. 279/2013
Richiamata per sottolineare la necessità di effettività della tutela giurisdizionale e la necessità che le decisioni della magistratura di sorveglianza abbiano concreta applicazione, motivo per cui il legislatore avrebbe dovuto rafforzare gli strumenti esecutivi.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza ex art.35-bis Ord. pen. il giudice verifica unicamente la mancata esecuzione di una decisione giurisdizionale irrevocabile; non può rimettere in discussione il contenuto della decisione stessa né accogliere questioni nuove.
- Una decisione favorevole al detenuto, divenuta irrevocabile, vincola le parti anche se successivamente appare in contrasto con un successivo orientamento giurisprudenziale; la modifica di interpretazioni giurisprudenziali non incide sull'esecutività del giudicato.
- Se l'amministrazione penitenziaria non ottempera, il magistrato di sorveglianza può limitarsi a constatare la mancata esecuzione e, se necessario, nominare un commissario ad acta per assicurare l'attuazione della decisione.
- Le questioni derivanti da un nuovo orientamento giurisprudenziale che contrastino con una decisione divenuta irrevocabile vanno trattate con rimedi autonomi (nuove istanze o azioni), non nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
- La parte pubblica che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento di ottemperanza difficilmente otterrà accoglimento se il ricorso mira a rimettere in discussione il merito di un provvedimento già divenuto definitivo.
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