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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46867/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ergastolo come pena perpetua priva di limite finale e non suscettibile di commutazione in pena temporanea, lamentando la violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (GDUE). Richiamava la sentenza Corte EDU del 13/06/2019 (Viola) e la pronuncia Corte costituzionale n. 222/2019 in relazione all'art. 4-bis L. 354/1975, invocando anche il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e chiedendo che fosse valutata la compatibilità del regime dell'ergastolo con il divieto di trattamenti inumani o degradanti e con la funzione rieducativa della pena, fino alla possibile scarcerazione per 'incompatibilità'.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. perché il rimedio straordinario è limitato agli errori di fatto percettivi occorsi nel giudizio di legittimità; il ricorso si è risolto in una reiterazione di argomentazioni giuridiche già esaminate e in contestazioni di valutazioni interpretative, non in un errore percettivo decisivo. La Corte ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato aveva già affrontato la questione di compatibilità con l'art. 3 CEDU, precisando che l'ergastolo non è in contrasto con tale norma salvo il caso di assoluta 'incompressibilità' o impossibilità di accesso a misure di favore, situazione che l'ordinamento italiano non realizza in astratto (accesso alla liberazione condizionale non precluso). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. come modificato).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è applicabile solo per correggere errori di fatto percettivi commessi dalla Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni interpretative o di diritto

  • art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    La Corte ha ritenuto che l'art. 3 è violato solo ove la pena sia effettivamente incomprimibile o determini condizioni di detenzione inumane/degradanti; la sola affermazione di 'perpetuità' dell'ergastolo non è sufficiente se l'ordinamento prevede possibilità astratte di misure favorevoli (es. liberazione condizionale)

  • art. 3 Cost.

    Riconosciuto il valore di tutela della dignità e dell'uguaglianza, ma la Corte ha ritenuto che l'incidenza sul regime dell'ergastolo va valutata concretamente e non per via di un rimedio straordinario volto a correggere errori di fatto

  • art. 27 Cost.

    Rimessa alla valutazione ordinaria la funzione rieducativa della pena; non sussiste un automatismo di annullamento della pena da parte del rimedio ex art. 625-bis

  • art. 4-bis comma 1 L. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    Cita la rilevanza della disciplina dell'art. 4-bis alla luce delle pronunce costituzionali ed europee, ma la Corte osserva che le modifiche e le interpretazioni non determinano automaticamente l'incompatibilità dell'ergastolo se il sistema prevede comunque strumenti di accesso a benefici

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso è stato enunciato nei limiti richiesti per la motivazione, ma ciò non incide sul principio che il rimedio ex art. 625-bis richiede un errore percettivo

  • art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o colpevole

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli errori di fatto di natura percettiva verificatisi nella decisione della Corte di Cassazione; non serve a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
  • Le impugnazioni basate su presunti profili di incostituzionalità o incompatibilità con la CEDU relative all'ergastolo devono dimostrare la concreta impossibilità di accesso a misure alternative o benefici (incompressibilità) e condizioni detentive tali da integrare trattamenti inumani o degradanti.
  • La reiterazione di argomentazioni già esaminate e respinte senza nuovi elementi fattuali o probatori espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
  • Per contestare efficacemente la compatibilità dell'ergastolo con l'art. 3 CEDU è necessario produrre elementi concreti sulla durata effettiva, sulle possibilità reali di liberazione condizionale o su condizioni di detenzione che rendano la pena inumana, non solo ragioni astratte o giuridiche.
  • Le corti nazionali richiedono che le critiche alla decisione di legittimità evidenzino un errore percettivo immediatamente rilevabile dagli atti; l'omissione di esame di un motivo è recuperabile col rimedio straordinario solo se dimostrabile come svista materiale che avrebbe cambiato la decisione.

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