Cassazione Penale, Sentenza n. 13316/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Atoini è stato condannato dal Giudice di Pace di Trento per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 per essersi trattenuto sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento e del decreto di espulsione del 23/09/2022. In cassazione il ricorrente ha contestato (1) la presunta illegittimità costituzionale della norma (art. 14, c.5-ter) rispetto agli artt. 3, 27 e 97 Cost.; (2) la mancata valutazione di giustificati motivi (assenza di documenti, condizione di clandestinità e indisponibilità economica) idonei a escludere il reato o a configurare la particolare tenuità; (3) la mancata concessione e la mancata motivazione sulle circostanze attenuanti generiche richieste in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: la censura di incostituzionalità è generica e incompatibile con la giurisprudenza che ha ritenuto legittima la riformulazione del reato (sostituzione della pena detentiva con la multa) in attuazione della direttiva 2008/115/CE; la mancanza di documenti o la condizione di clandestinità non costituiscono, di per sé, un giustificato motivo se non dimostrata l'attivazione per acquisire documenti sostitutivi. Sul punto dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 la Corte ha osservato che la causa di non punibilità non può essere dichiarata d'ufficio davanti al Giudice di Pace se non specificamente dedotta dalla difesa. Il terzo motivo è stato invece accolto: il giudice di merito non ha motivato sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente a quella statuizione e rinviata al Giudice di Pace di Trento perché si pronunci e motivi in merito.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione incrimina la permanenza sul territorio in violazione dell'ordine di allontanamento; la riformulazione del 2011 ha sostituito la reclusione con la multa in attuazione della direttiva 2008/115/CE e la Corte la ritiene compatibile con la Costituzione.
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La concessione delle attenuanti generiche deve essere esaminata e motivata dal giudice di merito; l'omessa motivazione su una richiesta formulata in udienza è motivo di annullamento e rinvio.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità è applicabile in astratto alla fattispecie, ma davanti al Giudice di Pace non può essere dichiarata d'ufficio: deve essere specificamente dedotta dalla difesa, altrimenti la doglianza è inammissibile in Cassazione.
art. 3, 27 e 97 Cost.
Le censure costituzionali sollevate dal ricorrente sono state ritenute generiche e non fondate: la funzione rieducativa (art. 27) e i principi di uguaglianza e buon andamento (artt. 3 e 97) non ostano alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa allineata alla direttiva UE.
Direttiva 2008/115/CE (rimpatrio)
La direttiva ha orientato il legislatore nazionale verso una gradazione delle misure e ha giustificato la sostituzione della pena detentiva con sanzioni non detentive per la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (El Dridi 28/04/2011; Sagor 06/12/2012)
Le decisioni europee hanno inciso sulla discontinuità normativa e sull'impossibilità di ricondurre alla detenzione le sanzioni per il mancato rimpatrio; la Corte di Cassazione richiama tali pronunce per giustificare la scelta della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Le censure di incostituzionalità devono essere specifiche e ben motivate: argomentazioni generiche sono destinate a essere respinte dalla Cassazione.
- La sola condizione di clandestinità o la mancanza di documenti e risorse economiche non esime automaticamente dall'obbligo di ottemperare all'ordine di allontanamento: l'interessato deve allegare e provare fatti concreti (es. attivazione per ottenere documenti sostitutivi) per configurare un giustificato motivo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) va dedotta specificamente in primo grado: davanti al Giudice di Pace non può essere dichiarata d'ufficio.
- Se la difesa chiede le attenuanti generiche, il giudice deve esprimere e motivare il proprio apprezzamento in sentenza; l'omessa motivazione è vizio rilevante che comporta annullamento e rinvio.
- Nel contesto di norme influenzate da direttive UE, la scelta di sanzioni non detentive (es. multa) è considerata compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi europei sulla procedura di rimpatrio.
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