Cassazione Civile, Ordinanza n. 03961/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società aveva acquistato, a seguito di operazione di cessione in blocco, crediti originariamente derivanti da due mutui ipotecari stipulati da una società poi fallita. La cessionaria aveva presentato domanda di insinuazione al passivo in via ultratardiva, dopo il termine di dodici mesi dall'esecutività dello stato passivo dei crediti tempestivi. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il diniego del giudice delegato, ritenendo la domanda tardiva e non provata la non imputabilità del ritardo, anche sulla base del fatto che la precedente titolare del credito aveva già avuto conoscenza della procedura concorsuale e aveva in precedenza presentato una domanda tardiva. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 92 e 101 l. fall., nonché dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la comunicazione ex art. 92 l. fall. non sarebbe mai stata ricevuta né da essa né dalla precedente titolare del credito e che, dunque, il ritardo non sarebbe stato a lei imputabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla imputabilità del ritardo nell'insinuazione ultratardiva, valutazione riservata al giudice di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c. per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della curatela. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione allo stato passivo contro il rigetto della domanda di insinuazione
richiamato in relazione alla comunicazione ai creditori della procedura fallimentare e alla dedotta mancata ricezione
richiamato quale norma sulla domanda tardiva/ultratardiva di insinuazione al passivo e sulla necessità di provare la non imputabilità del ritardo
richiamato dalla ricorrente in connessione alla dedotta nullità per violazione del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 99 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze processuali
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze processuali
richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato in relazione all'inammissibilità del motivo che sollecitava una rivalutazione del merito
richiamato per la definizione anticipata e per la decisione conforme alla proposta
applicato come conseguenza della decisione conforme alla proposta, quale reazione a una condotta processuale valutata come abusiva
non applicato per la mancata costituzione della curatela
richiamato per il presupposto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare doglianze di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di merito.
- La valutazione sulla non imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda di insinuazione ultratardiva al passivo è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio di legittimità.
- Il creditore che presenti domanda di insinuazione ultratardiva deve provare che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile, estranea alla sua volontà e non superabile con l'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente una mera difficoltà o un impedimento relativo.
- La prova della non imputabilità deve comprendere anche la diligente riattivazione del creditore una volta cessata la causa ostativa, in un termine ragionevolmente contenuto.
- L'idoneità degli elementi presuntivi a dimostrare i fatti ignoti secondo l'id quod plerumque accidit è apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., la legge collega la decisione a una ipotesi tipizzata di abuso del processo e consente l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., salva la verifica del caso concreto.
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