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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38315/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il difensore ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione degli artt. 273 c.p.p. e 74 d.P.R. n. 309/1990, contestando l'insufficienza e la scarsa qualità degli indizi a carico del Kolaj. Si è sostenuto che i fatti contestati sono limitati a pochi episodi (16, 18 e 24 giugno 2022), che non dimostrerebbero una stabile adesione al sodalizio; che la partecipazione agli atti di confezionamento e trasporto della cocaina sarebbe mera ipotesi investigativa priva di riscontri; che la detenzione dell'arma sarebbe personale e non nell'interesse del gruppo; e che i fatti accertati si ridurrebbero temporalmente a pochi giorni, non comprovando la partecipazione all'associazione a delinquere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse in realtà una richiesta di rinnovata valutazione di merito degli elementi di fatto (cosa preclusa alla Corte di cassazione) e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria: pur emergendo solo tre episodi di contatto, essi sono risultati "densi di elementi indicativi di piena adesione" (partecipazione alla pianificazione e al carico delle forme di parmigiano contenenti cocaina, intercettazione che dimostrerebbe consapevolezza dell'acquisto, detenzione di armi con funzione intimidatoria). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine possa integrare la partecipazione associativa se la condotta è funzionale all'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma procedurale che limita i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che la censura proposta fosse in realtà una contestazione di fatto e non un vizio di diritto riconducibile a questa disposizione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio sulla gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato la gravità indiziaria anche sulla base di pochi episodi significativi.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha applicato il principio secondo cui non è necessario un atto formale di investitura se il contributo è funzionale all'organizzazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma relativa ai delitti di cessione e trasporto di sostanze stupefacenti; richiamata nel capo di imputazione e valutata nella cornice della partecipazione al sodalizio.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che aggravava le fattispecie aggravate e/o la circostanza oggettiva; citata tra le norme contestate nell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020) e successive proroghe

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. l. n. 176/2020 (applicato per la trattazione scritta)

    Normativa procedurale che consente la trattazione scritta del ricorso in determinate condizioni; la Corte ha proceduto con rito scritto non essendo stata richiesta la trattazione orale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'ammenda: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto in colpa e comunque ha determinato l'ammenda in via equitativa.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: un ricorso basato sulla diversa valutazione degli elementi probatori è inammissibile. Bisogna individuare vizi di diritto o di motivazione specifici per ottenere accoglimento.
  • Per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è necessaria una formalità di adesione: è sufficiente che il contributo dell'indagato sia funzionale all'organizzazione in un dato momento storico.
  • Anche il coinvolgimento in un solo delitto-fine può concorrere a configurare la partecipazione associativa quando la condotta dimostri consapevole uso dell'organizzazione e un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo.
  • La presenza di pochi episodi non esclude la gravità indiziaria se quegli episodi sono "densi" di elementi che indicano adesione, ruolo fiduciario, partecipazione alla pianificazione o detenzione di strumenti (es. armi) utilizzati per finalità del gruppo.
  • In sede cautelare il giudice valuta la gravità indiziaria con riferimento alla capacità degli elementi raccolti di far ritenere plausibile la partecipazione: la difesa deve puntare su profili giuridici (vizi di motivazione, violazioni procedurali, inesistenza di condizioni legali della misura) più che su una mera riconsiderazione delle prove.
  • Se si contesta la qualificazione dell'arma come detenuta nell'interesse del gruppo, è utile produrre elementi probatori concreti (es. proprietà, uso esclusivo, dichiarazioni, riscontri investigativi) per distinguere la detenzione personale dalla detenzione funzionale all'associazione.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare davanti alla cassazione, è strategico evidenziare errori di diritto o gravi omissioni logiche nella motivazione del giudice del merito piuttosto che chiedere una rivalutazione delle risultanze probatorie.

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