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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25181/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dapprima attribuito la materialità della condotta illecita ai due coimputati e poi avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente solo a titolo di concorso morale, senza spiegare in cosa consistesse il presunto rafforzamento del proposito criminoso. Si contestava inoltre l'assenza di elementi idonei a dimostrare un concorso materiale o morale nella cessione di stupefacente realizzata dall'altro coimputato e si insisteva sul fatto che il ricorrente sarebbe stato punito per la sola presenza sul luogo del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava plurimi elementi dimostrativi del concorso nella cessione: la presenza del ricorrente nello stesso contesto spazio-temporale, come descritta dagli operanti, e il suo ruolo concreto, consistente nell'essersi interfacciato con l'acquirente e nell'averlo poi indirizzato all'acquisto presso il coimputato. Le censure sono state considerate una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione sostanziale posta a base della condanna confermata in appello in materia di stupefacenti; il testo non sviluppa ulteriori profili applicativi della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto le vesti del vizio di motivazione o di violazione di legge, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La partecipazione concorsuale a una cessione di stupefacente può essere desunta da elementi fattuali quali la presenza dell'imputato nel medesimo contesto spazio-temporale e il ruolo attivo svolto nei rapporti con l'acquirente e con il cessionario materiale.
  • È sufficiente, per sostenere la responsabilità concorsuale, una motivazione che individui plurimi elementi convergenti indicativi dell'apporto dell'imputato alla realizzazione della cessione, senza che la censura possa limitarsi a prospettare una lettura alternativa delle prove.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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