Cassazione Penale, Sentenza n. 7235/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Antonio Suares impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2013), contestata perché, in qualità di legale rappresentante della MA.SU. s.r.l., non presentò le dichiarazioni relative ai redditi del 2013, omettendo di dichiarare ricavi per €1.196.535 derivanti da cessioni immobiliari, con IRES evasa e IVA evasa quantificate dall'amministrazione; erano disposte inoltre la confisca del profitto. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: (1) illegittimità del decreto di irreperibilità per insufficienti ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; (2) mancata celebrazione dell'udienza preliminare e illegittimità della citazione diretta in presenza di recidiva (richiami ad art. 4 e 550 c.p.p. e questione di costituzionalità); (3) errore nella determinazione dell'imposta evasa per non aver considerato tutti i costi sostenuti, con conseguente possibile esclusione della soglia di punibilità; (4) assenza dell'elemento soggettivo per responsabilità trasferita al fratello e mancata acquisizione di una sentenza ritenuta decisiva; (5) errata esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (6) inosservanza dell'art. 545-bis c.p.p. per mancato avviso alle parti circa la possibile sostituzione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure: (1) il decreto di irreperibilità è valido perché le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. erano state svolte e il ricorrente ha poi regolarmente partecipato al processo; (2) l'azione penale con citazione diretta era corretta perché, ai fini della determinazione della competenza e della celebrazione dell'udienza preliminare, l'art. 4 c.p.p. esclude la considerazione della recidiva e di altre circostanze che incidono solo sul trattamento sanzionatorio; (3) la quantificazione dell'imposta evasa è stata adeguatamente fondata sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza: i costi sono stati riconosciuti solo nella misura documentata e l'IVA, pur rideterminata al 10% per immobili non di lusso, resta pari a €68.400, oltre la soglia di punibilità; (4) la responsabilità soggettiva è stata correttamente ancorata al ruolo di legale rappresentante e le contestazioni relative al comportamento del fratello non esonerano l'obbligo dichiarativo del ricorrente; (5) l'istituto della particolare tenuità non è applicabile perché l'importo evaso è significativamente sopra la soglia di €50.000; (6) la doglianza sull'art. 545-bis è inammissibile perché il tema delle pene sostitutive non era stato specificamente devoluto in appello e non era stata chiesta l'attivazione dei poteri sostitutivi, per cui l'avviso non era dovuto. Conseguentemente la condanna e le statuizioni accessorie sono state confermate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma sanzionatoria per le omissioni dichiarative in materia tributaria; dalla ricostruzione probatoria è emersa una evasione oltre la soglia di punibilità prevista dalla norma
Regola le ricerche per la notifica e la possibilità di decreto di irreperibilità: il decreto è legittimo se, alla luce degli elementi conosciuti al momento, le ricerche effettuate risultano oggettivamente praticabili e hanno dato esito negativo
Ai fini della determinazione della competenza e della procedura (es. citazione diretta vs udienza preliminare) si tiene conto della pena prevista per il reato singolo, senza considerare la recidiva o altre circostanze che incidono solo sul trattamento sanzionatorio
Riferimento alla disciplina procedurale sulla celebrazione dell'udienza preliminare: non applicabile per mutare la scelta tra citazione diretta e rinvio a giudizio quando la recidiva non incide sulla determinazione della competenza
Norma richiamata a supporto del principio che, anche in materia cautelare, si ha riguardo alla pena prevista per il reato senza tenere conto della recidiva o della continuazione
La recidiva è un'aggravante relativa alla persona del colpevole e può incidere sul trattamento sanzionatorio ma non necessariamente sulla competenza o sulle garanzie procedurali iniziali
La causa di non punibilità per particolare tenuità si applica solo quando l'importo oggetto dell'omissione è vicinissimo alla soglia di punibilità; importi significativamente superiori escludono l'istituto
La disposizione sulle pene sostitutive opera in appello nei limiti del principio devolutivo: il giudice può applicarla solo se la relativa questione è stata specificamente devoluta dai motivi di appello, altrimenti l'obbligo di avviso non sorge
art. 53 e ss. legge n. 689/1981
Riferimento alle norme sulle sanzioni sostitutive e alla possibilità di conversione delle pene previste dalla disciplina amministrativa/penale; applicabilità subordinata alle devoluzioni processuali
Massime di principio
- Un decreto di irreperibilità è valido se le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. sono state effettuate in base agli elementi conoscibili al momento; notizie sopravvenute non annullano ex post la regolarità delle ricerche
- La recidiva, sebbene influente sul trattamento sanzionatorio, non incide sulla determinazione della competenza o sull'obbligo di celebrare l'udienza preliminare quando l'art. 4 c.p.p. esclude la considerazione di circostanze che modificano la pena per il reato singolo
- Nelle cause per reati tributari il giudice penale può avvalersi degli accertamenti fiscali; i costi deducibili devono essere dimostrati da documentazione idonea: in assenza di prove certe sono dedotti solo i costi documentati
- La particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p. si applica solo quando l'importo evaso è molto prossimo alla soglia di punibilità; scostamenti significativi la escludono
- Questioni relative all'applicazione delle pene sostitutive in appello devono essere specificamente sollevate nel motivo di appello perché il giudice sia tenuto a dare l'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.; altrimenti la doglianza è inammissibile
- La mera esistenza di comportamenti o contestazioni tra soci/parenti (es. frode da parte del fratello) non solleva automaticamente il rappresentante sociale dall'obbligo di adempiere agli obblighi fiscali, salvo che la responsabilità sia documentalmente trasferita e provata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →