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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11865/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal condannato. Con il ricorso per cassazione, articolato in due motivi tra loro complementari, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, il giudice di sorveglianza avrebbe fondato la propria valutazione esclusivamente sui precedenti penali, trascurando gli elementi positivi emergenti dagli atti. La Corte rileva però che il diniego era sorretto da una valutazione complessiva della biografia del condannato, della gravità dei reati commessi, incluso un delitto associativo, e delle relazioni dell'Uepe, con giudizio di pericolosità ritenuto adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, miravano soltanto a sollecitare una diversa lettura del compendio valutativo, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa subordinata a una valutazione di affidabilità e di non pericolosità del condannato, che il giudice di sorveglianza può negare sulla base di un giudizio complessivo sulle caratteristiche personali e sui reati commessi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione non possono tradursi in una richiesta di nuova e alternativa valutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità.

Massime di principio

  • Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimo quando il tribunale di sorveglianza fondi il proprio giudizio su una valutazione globale del percorso biografico del condannato, della gravità dei reati e delle relazioni trattamentali, motivando in modo coerente il giudizio di pericolosità.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso la denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, se la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La manifesta infondatezza delle doglianze che tendono a una lettura alternativa degli elementi di fatto comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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