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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41268/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 nei confronti di un soggetto sportivo dilettantistico e di una società ad esso collegata, contestando la decadenza dal regime agevolativo previsto dalla L. 398/1991 per asseriti versamenti in contanti superiori al limite consentito e conseguentemente rideterminando reddito, IVA e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo, in sintesi, non provata dall’Ufficio l’esistenza di un rapporto commerciale tra i soggetti e giustificato il trasferimento di denaro come ripianamento di una posizione debitoria. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato specificamente le censure proposte in appello, in particolare la questione della definitività degli accertamenti per intervenuta decadenza dall’agevolazione e il giudicato interno. Con il secondo motivo ha dedotto nullità per carenza di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria, lamentando che la CTR si fosse limitata a un’affermazione apodittica sulla natura del pagamento di euro 224.000,00 senza esplicitare l’iter logico-argomentativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, nei limiti dell’omessa pronuncia sulla questione della prospettata decadenza dall’agevolazione ex L. 398/1991 e sul giudicato interno veicolato con i motivi di appello. Ha invece rigettato il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i capi di domanda e sulle eccezioni ritualmente devolute; l’omissione integra nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è la norma processuale evocata per denunciare nullità della sentenza e vizi procedurali.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve essere sorretta da una motivazione non meramente apparente o apodittica.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve contenere una succinta esposizione dei fatti e dei motivi in diritto, tale da rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • art. 25, L. 139/1999

    norma richiamata nel fatto come fonte della decadenza dall’agevolazione contestata.

  • L. 398/1991

    regime agevolativo la cui decadenza era oggetto di contestazione negli avvisi di accertamento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la preclusione connessa alla doppia conforme non opera rispetto al vizio di violazione di legge o ai vizi processuali denunciati.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non si esprime su una domanda, eccezione o specifica censura devoluta, anche se la sentenza affronta altri profili della controversia.
  • Una motivazione solo assertiva o apodittica è insufficiente quando la decisione non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice sulle questioni decisive dedotte dalle parti.
  • Nel giudizio di cassazione sono scrutinabili i vizi processuali dedotti come nullità della sentenza anche in presenza di doppia conforme, poiché la relativa preclusione non opera per le doglianze ex art. 360, n. 4, c.p.c.
  • La censura di omessa pronuncia va distinta dalla richiesta di riesame del merito: è ammissibile quando mira a far valere la mancata decisione su un capo specifico e non una diversa valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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