Cassazione Civile, Ordinanza n. 34995/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'acquirente di un immobile aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni dal notaio che aveva rogato una compravendita nella quale il venditore aveva operato tramite procuratore munito di procura speciale autenticata poi risultata falsa. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito: la Corte d'appello aveva ritenuto fondato l'addebito di inadempimento professionale, ma aveva escluso la prova del danno, reputando insufficiente la documentazione prodotta e gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato con l'art. 157 c.p.c. e in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva travisato le prove documentali, omesso di ammettere prove complementari tardivamente richieste e reso una motivazione meramente apparente sul difetto di prova del danno. Il controricorrente chiedeva anche la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; il ricorso era definito in sede di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità: nessuna violazione dell'art. 115 c.p.c. era stata specificamente denunciata, poiché il ricorrente lamentava solo un preteso cattivo apprezzamento delle prove; la doglianza sull'art. 116 c.p.c. non evidenziava l'uso di un criterio di valutazione diverso dal prudente apprezzamento o da una prova legale; il preteso travisamento della prova e il vizio di motivazione erano prospettati al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità. È stata anche disattesa la richiesta del controricorrente di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., perché avrebbe richiesto una nuova indagine di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al risarcimento ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice non pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dai casi consentiti; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Richiamato nel motivo, ma non ritenuto idoneo a mutare la natura delle doglianze, che restavano in sostanza dirette alla rivalutazione del merito.
Il ricorrente aveva invocato nullità della sentenza e vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto le censure fuori dai limiti del sindacato di legittimità.
Nel giudizio di cassazione non sono ammesse produzioni documentali su vicende successive al ricorso, salvo documenti relativi a nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso/controricorso o rinuncia al ricorso.
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso, in linea con la proposta del consigliere delegato per l'inammissibilità.
Il collegio può essere composto anche dal consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata, senza incompatibilità.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non sussiste incompatibilità del consigliere proponente a partecipare al collegio decisorio nel procedimento accelerato.
Come sopra, non opera incompatibilità in relazione alla proposta di definizione accelerata.
La censura di motivazione apparente deve essere verificata sul solo testo della sentenza impugnata, non mediante confronto con elementi esterni.
La correzione della motivazione è possibile solo se la sostituzione riguarda un mero errore di diritto e non comporta indagini o valutazioni di fatto.
Il ricorrente soccombente è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte per la proposizione di ricorso inammissibile.
È stata applicata anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13 del d.p.r. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice decida sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola di decisione fondata sulle prove dedotte; non è sufficiente contestare la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione soltanto se il giudice attribuisca a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o disconosca il regime di prova legale; resta invece insindacabile il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione apparente non può essere prospettato confrontando la sentenza con elementi esterni al suo testo, ma va desunto dal contenuto della motivazione stessa, nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità.
- La correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c. è ammissibile solo quando l'intervento sia limitato a un errore di diritto e non implichi nuove valutazioni di fatto.
- In sede di cassazione non sono ammesse produzioni documentali relative a fatti sopravvenuti al ricorso, salvo le eccezioni espressamente riconosciute dalla giurisprudenza per la nullità della sentenza, l'ammissibilità degli atti introduttivi e la rinuncia al ricorso.
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