Cassazione Penale, Ordinanza n. 06335/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa quale giudice del rinvio all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con cui erano state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminata in mitius la pena e confermata la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva la violazione degli artt. 599-bis c.p.p., 157, 99, 62-bis, 24 e 134 c.p., sostenendo in sostanza che il reato sarebbe stato estinto per prescrizione anteriormente alla sentenza di appello; con il secondo si denunciava vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché ha qualificato l'art. 497-bis, comma 2, c.p. come autonomo reato, ha computato la pena massima edittale, l'aumento per la recidiva contestata ex art. 99, comma 4, c.p. e l'ulteriore aumento per interruzione del termine ex art. 161 c.p., concludendo che il termine prescrizionale non era maturato; il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile, perché i vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono riguardare questioni di diritto, dovendo in tal caso essere dedotta la violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il reato fosse prescritto, affermando che il termine di prescrizione, calcolato sulla pena massima del reato autonomo di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., aumentata per la recidiva contestata e per l'interruzione del termine, non era decorso rispetto al fatto commesso il 18 luglio 2008. Ha inoltre osservato che il vizio motivazionale invocato sul punto non era deducibile come tale, trattandosi di questione di diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito è impugnabile per cassazione solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza, tra cui l'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della decisione.
Usato per il calcolo del termine di prescrizione, ritenuto non maturato.
La recidiva contestata comporta l'aumento di due terzi della pena ai fini del calcolo della prescrizione e non è esclusa dal bilanciamento con le attenuanti.
Richiamato nel motivo di ricorso per le attenuanti generiche e nel contesto del bilanciamento con la recidiva.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonomo rilievo decisorio espresso nel testo.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma incidenza decisoria nel testo.
Applicato per l'aumento del termine di prescrizione a seguito di interruzione, nella misura di ulteriori due terzi.
Qualificato come titolo di un autonomo reato; la relativa pena massima è posta a base del calcolo della prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile quando la questione è di diritto; in tal caso il motivo corretto è quello di violazione di legge.
La Corte dichiara l'inammissibilità de plano.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito di concordato in appello è deducibile l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della pronuncia impugnata.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre avere riguardo alla qualificazione autonoma del titolo di reato e alla pena massima edittale prevista per esso, oltre agli aumenti dovuti alla recidiva contestata e agli effetti interruttivi del termine.
- La recidiva contestata può rilevare nel calcolo della prescrizione anche se nel giudizio di merito sia stata bilanciata con le attenuanti, perché non viene per ciò solo espunta dal computo.
- L'aumento di termine per interruzione della prescrizione va applicato sulla pena così determinata, secondo la disciplina codicistica richiamata dalla Corte.
- Il vizio di motivazione non è il mezzo corretto per censurare una questione di diritto: quando la doglianza investe la corretta applicazione della legge, deve essere dedotta violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di evidente infondatezza, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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