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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06603/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un creditore aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di un immobile compiuta dal proprio debitore. Il processo era poi proseguito nel fallimento del venditore, con intervento del curatore che aveva fatto propria la domanda del creditore originario. Il tribunale aveva accolto la revocatoria e la corte d'appello aveva confermato la decisione. Gli eredi dell'acquirente hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) sostenevano che la vendita dovesse beneficiare dell'esenzione da revocatoria prevista per l'adempimento di un debito scaduto, poiché parte del prezzo era stata utilizzata per soddisfare crediti e per la conversione del pignoramento, e contestavano che la presenza di un accollo per rate di mutuo non ancora scadute impedisse l'applicazione dell'esenzione; 2) denunciavano motivazione apparente sull'eventus damni; 3) censuravano l'accertamento della scientia damni dell'acquirente, ritenendo illegittimo il ragionamento presuntivo; 4) riproponevano la censura sulla scientia damni sotto il profilo della motivazione apparente; 5) lamentavano che, essendo intervenuto il curatore fallimentare, l'effetto dell'azione revocatoria non dovesse estendersi alla massa ma rimanere limitato al credito del singolo attore originario, sollevando anche questione costituzionale; 6) contestavano la liquidazione delle spese di lite al massimo tabellare, ritenendo la motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. non è applicabile alla vendita immobiliare quando il prezzo sia destinato solo in parte al pagamento di debiti scaduti, perché l'analogia con il pagamento richiede una rigorosa strumentalità tra vendita e adempimento e la destinazione dell'intero prezzo a debiti scaduti. Ha poi ritenuto infondati i motivi sull'eventus damni e sulla scientia damni, osservando che la corte d'appello aveva fornito una motivazione logicamente comprensibile e che la critica dei ricorrenti mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Quanto al quinto motivo, ha escluso che l'intervento del curatore limiti gli effetti della revocatoria al solo credito originario, precisando che il subentro del curatore estende automaticamente il beneficio dell'inefficacia alla massa dei creditori concorsuali. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la liquidazione delle spese entro i limiti tabellari rientra nella discrezionalità del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo; l'esenzione per l'adempimento di un debito scaduto è applicabile solo quando vi sia una rigorosa strumentalità tra vendita e pagamento e l'intero prezzo sia destinato a debiti scaduti.

  • art. 2902 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria, che operano a favore della massa dei creditori nel fallimento.

  • art. 495 c.p.c.

    Richiamato come disciplina della conversione del pignoramento, cui era stata destinata parte del prezzo della vendita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in tema di presunzioni semplici per la prova della scientia damni.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sul governo della prova e del prudente apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 66 legge fall.

    Richiamato per sostenere che, dopo l'intervento del curatore, l'azione revocatoria dovrebbe operare solo a favore della massa e non del singolo creditore.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo che contestava l'estensione soggettiva degli effetti della revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista per l'adempimento di un debito scaduto non si estende automaticamente alla vendita di un bene: quando si invoca l'analogia, occorre dimostrare che la vendita sia strumentale in modo rigoroso al pagamento dei debiti scaduti e che l'intero corrispettivo sia stato destinato a tale fine.
  • La semplice destinazione di una parte del prezzo di vendita al pagamento di debiti scaduti non basta a sottrarre l'atto alla revocatoria, perché la residua somma comporta comunque una trasformazione qualitativa del patrimonio del debitore, potenzialmente pregiudizievole per i creditori.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso, la scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni, ma la relativa valutazione appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.
  • La censura per motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata esponga, in modo логicamente comprensibile, gli elementi posti a base della decisione, anche se la parte ricorrente contesta nel merito la valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel fallimento, il curatore che subentra in un giudizio revocatorio promosso dal singolo creditore non introduce una nuova azione, ma fa propria quella già esercitata; tuttavia, l'accoglimento della domanda opera a beneficio dell'intera massa dei creditori concorsuali, poiché il curatore agisce nell'interesse collettivo e non del singolo.
  • La liquidazione delle spese di lite entro i limiti minimi e massimi della tariffa è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere la ragione della quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeTransazione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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