Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17998/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna emessa dal tribunale nei confronti di un imputato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, con pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva: erronea applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; erronea applicazione degli artt. 58 l. 689/1981 e 2, comma 4, c.p. in tema di pene sostitutive; violazione dell'art. 240 c.p. in relazione alla confisca di denaro sottoposto a sequestro; violazione degli artt. 132, 133 c.p., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 125 c.p.p. sulla determinazione della pena; illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena concessa in un precedente procedimento. Il difensore depositava anche motivi aggiunti, ma la Corte ha ritenuto tali censure riproduttive di doglianze già esaminate e non confrontate in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano in larga misura reiterativi, privi di una critica analisi della motivazione di merito e non idonei a censurare specificamente le argomentazioni della Corte d'appello, ritenute logiche, congrue e corrette in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È il titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte non rivede il merito della qualificazione, ma valorizza la gravità concreta del fatto ai fini di tenuità, pena e confisca.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, le modalità della detenzione e l'assetto organizzativo emergente rendono il fatto non tenue.

  • art. 58 l. 689/1981

    L'applicazione e la scelta della pena sostitutiva sono rimesse al potere discrezionale del giudice, che può negarla in presenza di elementi che rendano inadeguata la sostituzione, come la recidiva specifica e l'inefficacia deterrente di precedenti benefici.

  • art. 240 c.p.

    La confisca del denaro è stata ritenuta legittima anche per sproporzione rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, in assenza di fonti lecite di reddito.

  • art. 132 c.p.

    La pena è stata considerata conforme ai criteri legali perché congrua e comunque inferiore alla media edittale.

  • art. 133 c.p.

    Gli indici di gravità del fatto e di capacità a delinquere sono stati ritenuti implicitamente valutati nella determinazione della pena sotto la media edittale.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione della sentenza di merito è stata giudicata sufficiente e non viziata.

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale è stata ritenuta corretta perché il nuovo delitto è stato commesso entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non opera quando il fatto, per quantità di stupefacente, numero di dosi e modalità di condotta, esprime un disvalore non minimale.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina più favorevole, ma il motivo è stato ritenuto non specificamente sviluppato e comunque infondato nel contesto della decisione.

  • art. 240 c.p.

    La confisca del denaro è stata motivata anche mediante la sproporzione patrimoniale e l'assenza di redditi leciti.

  • art. 168, comma 1, c.p.

    La revoca del beneficio è stata ricondotta alla commissione del nuovo reato entro il termine stabilito dalla legge.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate in appello, senza una puntuale critica della motivazione impugnata e senza specifici riferimenti alle sue rationes decidendi, è inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa nei reati in materia di stupefacenti quando la qualità e il quantitativo della sostanza, il numero potenziale di dosi ricavabili e le modalità della detenzione denotano un'offensività non modesta e un'organizzazione non occasionale.
  • La scelta di una pena sostitutiva ai sensi della l. 689/1981 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può negarla valorizzando la recidiva specifica e l'inefficacia di precedenti benefici penali.
  • La confisca del denaro può essere giustificata non solo dal collegamento con il reato, ma anche dalla sproporzione rispetto alle condizioni economiche dell'imputato e dalla mancanza di lecite fonti di reddito.
  • Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, essendo implicita la valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena è corretta se il nuovo reato è commesso entro il termine di legge dalla precedente condanna definitiva.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.