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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37639/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una ripresa a tassazione nei confronti di una società di persone e dei soci. Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento deducendo, da un lato, la nullità/invalidità della notificazione degli atti impositivi perché eseguita per irreperibilità senza che l'ufficiale notificatore avesse svolto ulteriori ricerche e verifiche in loco; dall'altro, ha chiesto la rimessione in termini sostenendo che l'impugnazione fosse stata proposta oltre il termine decadenziale per una causa non imputabile. La CTR aveva respinto le doglianze, ritenendo valido il procedimento notificatorio e infondata la richiesta di rimessione in termini. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c. nonché dell'art. 153 c.p.c., censurando la decisione di merito per aver reputato sufficiente la sola mancata presenza del nome su citofono e cassetta postale, senza ulteriori indagini o informazioni dai presenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la notificazione per irreperibilità non può dirsi validamente eseguita sulla sola base del mancato rinvenimento del nominativo del destinatario su citofono o cassetta postale, occorrendo ulteriori ricerche e verifiche, almeno mediante raccolta di informazioni dai residenti presenti. Poiché nel caso concreto tali ulteriori attività erano state omesse, la causa impeditiva della consegna non era imputabile al destinatario; di conseguenza sussistevano anche i presupposti per la rimessione in termini. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di legittimità dedotto per violazione di legge processuale.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come disciplina della notificazione degli atti impositivi, la cui applicazione è stata ritenuta erronea dalla CTR.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione per irreperibilità richiede l'esecuzione secondo la procedura prevista, non essendo sufficiente il solo mancato rinvenimento del nome sul citofono o sulla cassetta postale.

  • art. 153 c.p.c.

    Può giustificare la rimessione in termini quando il mancato rispetto del termine non sia imputabile alla parte interessata.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato in giurisprudenza come modello per affermare che l'ufficiale notificatore deve svolgere ulteriori ricerche e darne conto nella relata, pena la nullità della notificazione.

  • art. 294, commi secondo e terzo, c.p.c.

    Richiamato nel precedente citato per collegare l'assenza di imputabilità dell'errore notificatorio alla possibilità di rimessione nei termini.

Massime di principio

  • Nella notificazione per irreperibilità del destinatario non basta il mero mancato rinvenimento del nominativo su citofono o cassetta postale: è necessario che il notificatore compia ulteriori ricerche e indagini in loco, dandone conto nella relata.
  • La raccolta di informazioni presso i residenti o le persone presenti nel luogo di notificazione costituisce, almeno in via minimale, il quid pluris richiesto dalla normale diligenza dell'ufficiale notificatore.
  • Se l'omissione delle ulteriori verifiche è imputabile all'ufficio notificatore e non al destinatario, il ritardo nell'impugnazione dell'atto non può essere addebitato alla parte e può ricorrere la rimessione in termini.
  • Il giudice di merito che convalidi la notificazione sulla base di indici meramente formali, senza verificare l'effettivo compimento delle ricerche richieste, incorre in violazione dei principi sulla regolarità della notificazione e sulla tutela del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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