Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17338/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva tre motivi di cassazione: 1) vizio di procedibilità del reato di truffa (art. 640 c.p.) per remissione della querela da parte di Raglio Anna Maria e per l'assenza di querela da parte delle altre persone offese alla luce del d.lgs. n.150/2022; 2) violazione di legge con riferimento all'autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1 c.p.), sostenendo sia il difetto del reato presupposto sia l'inesistenza di atti idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (si sarebbe trattato di mero trasferimento di denaro); 3) violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di sostituzione di persona (capi F e I), deducendo che la finalità dell'agente era il profitto e non la lesione della fede pubblica, sicché la sostituzione sarebbe assorbita dalla truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato le conclusioni della Corte d'appello (che aveva assorbito la sentenza del Tribunale): estinzione per prescrizione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (capo A) e conferma della responsabilità penale per sostituzione di persona (capo F), concorso in truffe con aggravante per danno patrimoniale rilevante (capo G) e autoriciclaggio (capo H), con rideterminazione della pena. La Cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi: (i) la costituzione di parte civile non revocata (INPS e Findomestic) equivale alla volontà punitiva richiesta ai fini della procedibilità dopo il d.lgs. 150/2022; (ii) la fattispecie di autoriciclaggio è correttamente configurata perché l'apertura di un conto a nome di terzi, l'accredito dei proventi e l'acquisto di sterline d'oro sono atti idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; (iii) la sostituzione di persona non è assorbita dalla truffa essendo tutelati beni giuridici differenti (fede pubblica e patrimonio). Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile INPS (liquidate in euro 3.000,00).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Il reato di truffa è soggetto alla condizione di procedibilità prevista dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) quando rilevante; la Corte ha ritenuto che la costituzione di parte civile non revocata (INPS, Findomestic) manifesti la volontà punitiva richiesta e pertanto soddisfi la condizione di procedibilità

  • art. 648-ter, comma 1 cod. pen.

    L'autoriciclaggio è configurabile anche quando l'imputato compie atti (es. apertura di conto a nome di terzi, versamento dei proventi e acquisto di oro) idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la mancata formale procedibilità del reato presupposto non esclude comunque la configurabilità del reato di autoriciclaggio ove il fatto presupposto sia provato

  • D. Lvo n. 150/2022 (cd. riforma "Cartabia")

    Ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli procedibili a querela; la Corte interpreta che la volontà punitiva possa essere desunta dalla costituzione di parte civile non revocata, che equivale quindi alla querela ai fini della procedibilità

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Riconosciuta l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità applicata alla truffa, come valutato dal giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, come nella vicenda, al versamento in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile che non sia revocata può essere interpretata come espressione della volontà punitiva della persona offesa e quindi sostituire/valere come "querela" ai fini della procedibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022
  • La mancanza formale di una condizione di procedibilità non preclude automaticamente la configurabilità di reati successivi o connessi (es. ricettazione/riciclaggio/autoriciclaggio) quando il fatto presupposto sia comunque provato e gli elementi di contaminazione del patrimonio siano evidenti
  • Operazioni apparentemente semplici (conto intestato a terzi, versamenti su conti di ignari, acquisti di beni fungibili come oro) possono essere ritenute idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e quindi integrare gli elementi dell'autoriciclaggio
  • Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con la truffa: la finalità di profitto non esclude la coscienza e volontà dell'agente di usare l'altrui identità, perché sono beni giuridici diversi (fede pubblica vs patrimonio)
  • In cassazione, motivi basati su mera reinterpretazione dei fatti accertati in sede di merito sono difficilmente ammissibili o produttivi se la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito è ben motivata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.