Cassazione Penale, Ordinanza n. 06902/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato soltanto la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sostanzialmente contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel giudizio definito con concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; non sono invece proponibili censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza riguardava la motivazione sulla pena in un procedimento definito con concordato in appello e che, in difetto di deduzioni sulla invalidità del consenso, sulla difformità della decisione o sull'illegalità della sanzione, la censura non era scrutinabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice.
È richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto sulla quantificazione della pena, ma la relativa censura è ritenuta inammissibile nel caso di concordato in appello, se non si traduce in illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è indicata come motivo non deducibile in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche processuali previste per il ricorrente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto a vizi che incidono sulla validità del consenso, sull'adesione del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono questioni oggetto di rinuncia nel concordato, incluse le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sul semplice dissenso rispetto alla quantificazione della pena.
- La determinazione della pena può essere sindacata in cassazione solo quando la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; il mero vizio di motivazione sulla dosimetria non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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