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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17396/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una medica specializzanda, insieme ad altri soggetti nella medesima posizione, aveva agito per ottenere la remunerazione adeguata per gli anni di corso di specializzazione, chiedendo in via principale la disapplicazione della disciplina interna che aveva limitato la corresponsione delle borse di studio ai soli iscritti in anni successivi, e in subordine il risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi; in ulteriore subordine aveva chiesto un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il tribunale aveva respinto le domande, ritenendo prescritta la pretesa risarcitoria perché il termine decennale decorreva dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della norma interna che aveva parzialmente dato attuazione alla disciplina europea e reso certa l'inutile attesa di ulteriori adempimenti. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 101 Cost. e dell'art. 348-bis c.p.c. per avere i giudici di merito seguito un orientamento giurisprudenziale non pacifico; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. perché la prescrizione non poteva decorrere dal 27 ottobre 1999 ma solo dai DPCM del 2007, che avrebbero rimosso l'ostacolo all'adeguamento; 3) violazione degli artt. 101 Cost. e 132 c.p.c. per omessa statuizione sulla legittimazione passiva dei Ministeri e sulla domanda di arricchimento; 4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi all'azione di arricchimento; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulla mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'adesione del giudice di merito a un orientamento giurisprudenziale integra normale attività interpretativa e non viola l'art. 101 Cost. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, per i medici specializzandi privi di beneficio in base alla normativa del 1999, la prescrizione decennale dell'azione risarcitoria da mancata o ritardata trasposizione delle direttive CEE decorre dal 27 ottobre 1999. Ha reputato manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la declaratoria di prescrizione assorbiva anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa e che, comunque, tale azione non era esperibile da chi poteva far valere l'azione contrattuale o da chi svolgeva attività finalizzate alla propria formazione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, ribadendo che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul mancato esercizio. Nessuna condanna alle spese è stata adottata perché la costituzione dell'Avvocatura dello Stato non vale come controricorso.

Norme richiamate

  • art. 101 Cost.

    La soggezione del giudice soltanto alla legge non è violata se il giudice decide una questione di diritto facendo applicazione di un orientamento giurisprudenziale, poiché ciò rientra nell'attività interpretativa ordinaria.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell'appello è richiamata come contesto processuale; la Corte esclude che il ricorso possa fondarsi sulla sola adesione del giudice a un orientamento giurisprudenziale.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per il danno da tardiva trasposizione di direttive comunitarie, la decorrenza è stata individuata nel 27 ottobre 1999 per i soggetti esclusi dalla normativa interna di parziale attuazione.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    È richiamato come normativa che disciplina il rapporto di formazione-lavoro degli specializzandi successivi, escludendo in quel caso l'azione di arricchimento.

  • d.lgs. n. 257 del 1999

    La disciplina interna di parziale attuazione è indicata come atto che ha determinato, per gli esclusi dalla sua previsione, la ragionevole certezza del mancato ulteriore adempimento statale e quindi l'avvio della prescrizione.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    La norma è richiamata quale fonte del riconoscimento della borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e quale momento da cui decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria per gli esclusi.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è ritenuta assorbita o comunque inammissibile quando il danneggiato dispone di altra azione tipica o quando le prestazioni rese non abbiano prodotto un vantaggio patrimoniale per il convenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice considera assorbita la domanda subordinata per effetto del rigetto della domanda principale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione sintetica sull'assorbimento della domanda subordinata è reputata sufficiente; non sussiste omissione di motivazione o di pronuncia.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non necessita di specifica motivazione censurabile in cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo che mira a contrastare un orientamento di legittimità consolidato è dichiarato inammissibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato solo per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'adesione del giudice di merito a un orientamento giurisprudenziale, anche se non unanimemente condiviso, non viola di per sé il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, perché l'applicazione di un precedente costituisce esercizio dell'attività interpretativa.
  • In tema di danno da mancata o tardiva trasposizione di direttive non autoesecutive, la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui si verificano i primi effetti lesivi e diventa prevedibile il loro protrarsi; per i medici specializzandi esclusi dalla disciplina interna di parziale attuazione, il dies a quo è stato individuato nel 27 ottobre 1999.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è esperibile quando l'ordinamento appresta al danneggiato un'azione tipica o contrattuale per la tutela del medesimo interesse; inoltre, richiede che vi sia stato un effettivo vantaggio patrimoniale per l'arricchito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda subordinata, purché la decisione renda intellegibile la ragione dell'assorbimento.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione specifica suscettibile di censura in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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