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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25731/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di esecuzione la Corte di appello aveva prima respinto in parte l’istanza di restituzione di alcuni beni immobili confiscati, ritenendo che per i cespiti dai progressivi 39 a 42 vi fossero indici di interposizione fittizia: erano stati donati dalla condannata al figlio quando ella era già certamente a conoscenza del procedimento penale, il trasferimento appariva preordinato a sottrarre i beni a futura ablazione e il rapporto di stretta parentela avrebbe escluso la buona fede del terzo. Con successiva ordinanza resa in sede di opposizione la stessa Corte ha però revocato la confisca dei beni dai progressivi 39 a 42 e ne ha disposto la restituzione al figlio, valorizzando la distanza temporale tra donazione e matrimonio della moglie del figlio, il fatto che la residenza del nucleo familiare fosse stata trasferita solo in un momento successivo, e la mancata prova che la condannata avesse mantenuto una disponibilità di fatto degli immobili. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, illogicità e contrasto con i dati processuali e con l’art. 240-bis c.p.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la possibile interposizione fittizia con riguardo al momento dell’esecuzione della confisca e non al momento della sua disposta ablazione, avrebbe indebitamente invertito l’onere della prova ponendolo a carico dell’accusa e avrebbe trascurato elementi sintomatici già valorizzati nella precedente ordinanza, tra cui la strettissima parentela, il domicilio della condannata presso l’abitazione del figlio e la donazione a titolo gratuito effettuata quando il procedimento era già noto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che la motivazione dell’ordinanza di revoca della confisca fosse meramente apodittica, carente di reale confronto con le risultanze processuali e non conforme ai criteri interpretativi dell’art. 240-bis c.p. In particolare, il giudice di merito aveva recepito acriticamente le deduzioni difensive senza valutazione autonoma, aveva omesso di confrontarsi con le ragioni poste a base del precedente rigetto parziale dell’istanza restitutoria e non aveva verificato se gli argomenti dell’opponente fossero idonei a superare gli indici di interposizione fittizia già rilevati.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"

    disciplina una confisca patrimoniale obbligatoria per i soggetti condannati per i delitti presupposto; rileva anche la disponibilità del bene tramite interposta persona e la sproporzione patrimoniale, senza necessità di un rapporto causale tra reato e beni.

  • art. 648-bis c.p.

    indicato come uno dei reati presupposto in relazione al quale vi è stata condanna definitiva della persona nei cui confronti si discute della confisca.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    menzionato nel riepilogo dei fatti come delitto per il quale vi è stata condanna definitiva.

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato quale norma che consente l’ablazione dei beni nella disponibilità, diretta o mediata, del condannato e che richiede l’accertamento della effettiva disponibilità in caso di intestazione a terzi.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato come parametro civilistico utile a descrivere la nozione di disponibilità, coincidente con la signoria di fatto sulla res.

Massime di principio

  • Nelle confische patrimoniali fondate sulla disponibilità anche per interposta persona, il giudice deve accertare in modo rigoroso la discrasia tra titolarità formale e disponibilità effettiva del bene; non basta la sola intestazione a terzi per escludere la misura.
  • Quando il bene è formalmente intestato a un terzo, l’onere di dimostrare elementi concreti di interposizione fittizia grava sull’accusa, ma il giudice deve motivare in modo autonomo e compiuto sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti.
  • La mera adesione alle allegazioni difensive, senza vaglio critico delle risultanze e senza confronto con le precedenti valutazioni già espresse sul medesimo bene, integra motivazione apparente o comunque insufficiente.
  • Nel valutare la fittizietà del trasferimento e la buona fede del terzo, il giudice deve avere riguardo alla situazione sostanziale esistente al momento rilevante per l’ablazione e alle circostanze sintomatiche complessive, non potendo arrestarsi a considerazioni isolate o meramente temporali.
  • La revoca di una confisca già disposta richiede una motivazione particolarmente robusta, specie quando il provvedimento originario aveva già individuato indici di schermo proprietario e di permanenza della disponibilità del bene in capo al condannato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniSequestro
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiConfiscaOnere della provaNullità processuale

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