Cassazione Penale, Sentenza n. 15905/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., sostenendo che lo status di assente si sia illegittimamente protratto per l'intera durata del primo grado perché, dopo il rinvio dell'udienza del 21 aprile 2020 (sospesa per il primo periodo dell'emergenza Covid), non sarebbe stata notificata né all'imputato né al suo difensore la fissazione delle udienze successive (15 dicembre 2020 e 21 gennaio 2021). Tale omissione avrebbe impedito la partecipazione, la conoscenza dell'esito del processo e la possibilità di impugnare la sentenza, determinando dunque l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la vocatio in ius e la citazione iniziale fossero regolari e che l'imputato avesse consapevolmente scelto di non partecipare al processo. Le omissioni lamentate riguardano il solo sviluppo successivo del processo (fissazione di udienze dopo la sospensione Covid) e costituiscono nullità di regime intermedio, reclamabili nel giudizio di merito con i normali mezzi impugnatori, non idonee a fondare la rescissione del giudicato ex art. 629-bis. È stata confermata la distinzione tra nullità riconducibili all'omessa citazione (che possono giustificare la rescissione se hanno determinato l'incolpevole mancata conoscenza) e vizi della prosecuzione del processo, che non consentono il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio straordinario limitato ai casi in cui l'assenza derivi da inconsapevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o da nullità assolute e insanabili correlate all'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore.
Prevede regole (comma 13 e 14) sulle comunicazioni/notifiche delle udienze sospese per Covid; la notifica delle nuove fissazioni doveva avvenire, anche per l'imputato, tramite il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali al difensore di fiducia.
art. 178 c.p.p. comma 1 lett. c)
Norma richiamata in materia di nullità; il Tribunale ha considerato le nullità relative alla prosecuzione del processo come rimedi endoprocedimentali e non rilevanti ai fini della rescissione del giudicato.
Rinvio alla disciplina delle nullità processuali: le nullità hanno diversa incidenza a seconda della loro natura (assolute, relative, intermedie) e del momento in cui vengono eccepite.
Regola l'effetto delle nullità sugli atti processuali; qui è stata richiamata per distinguere quali nullità possono incidere sul giudicato e quali no.
Direttiva 2016/343 (art. 8)
Richiamata come principio di garanzia (diritto alla difesa e al contraddittorio); non ha mutato la valutazione che l'imputato fosse stato inizialmente correttamente informato e avesse scelto di non partecipare.
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Conferma che la regolare acquisizione della conoscenza della vocatio in ius è condizione per escludere rimedi straordinari se l'imputato ha consapevolmente scelto di non partecipare.
Sez. 5 n. 26434 del 08/06/2022 (Ferri)
Distinzione tra nullità attinenti alla vocatio in iudicium e nullità successive: queste ultime sono nullità a regime intermedio insuscettibili di fondare la rescissione.
Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Ribadisce i limiti dell'art. 629-bis e la necessità che l'assenza sia dovuta a mancata conoscenza incolpevole o a nullità insanabili connessa alla citazione.
Sez. 3 n. 29371 del 05/06/2024 (Iengo)
Conferma che l'omessa comunicazione del differimento di udienza è una nullità che deve essere eccepita nel merito, non idonea a sostenere la rescissione.
Sez. 2 n. 3057 del 11/12/2024 (Marini)
Ulteriore conferma giurisprudenziale della distinzione tra vizi della citazione e vizi della prosecuzione del processo rispetto all'ammissibilità della rescissione.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale: può essere ammessa solo quando l'assenza dell'imputato derivi da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o da nullità assolute e insanabili connesse all'omessa citazione.
- La mancata notifica delle fissazioni di udienze disposte in prosecuzione (anche dopo sospensioni per pandemia) costituisce, di regola, una nullità di regime intermedio: va eccepita e fatto valere nel corso del giudizio di merito o con i normali mezzi di impugnazione, non tramite la rescissione del giudicato.
- Se la vocatio in ius e la citazione iniziale sono state regolari e l'imputato è risultato consapevole della pendenza del processo ma ha scelto di non partecipare, il processo può svolgersi validamente in sua assenza e le successive omissioni notificatorie non retroagiscono a far venir meno il giudicato.
- Il difensore sostitutivo nominato alla ripresa del processo ha il dovere di eccepire tempestivamente le nullità interne al procedimento (ad es. omessa comunicazione della nuova data); tali eccezioni sono gli strumenti appropriati per tutelare interessi processuali non estendibili alla rescissione.
- Le comunicazioni imposte da specifiche norme emergenziali (es. art. 83 d.l. 18/2020) hanno valore procedurale: la loro omissione può dar luogo a rimedi ma non travalica automaticamente la soglia del rimedio straordinario se non sussistono i presupposti legali stabiliti per la rescissione.
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