Sentenza n. 1354/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 140/2024 - RGL n. 671/2023, pubblicata il 11.03.2024 dal Tribunale di Siena - Sezione Lavoro - nella persona del Giudice, dott. Delio Cammarosano, notificata il 25.10.2024 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena del 06.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero al riconoscimento di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione all'amministrazione e ha chiesto l'ordine di ottemperanza, nonché la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni e che non risultava intervenuta l'esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, mediante la Carta del docente, euro 500,00 per ciascuna delle quattro annualità scolastiche indicate, oltre agli interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, incaricandolo di provvedere nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
Consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.
È la legge cui la sentenza del giudice del lavoro riconduce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio per l'avvio dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale alla pronuncia entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari.
- L'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione può essere assistita dalla nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro il termine assegnato, con facoltà di delega se espressamente prevista.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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