Cassazione Penale, Sentenza n. 11782/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/11/2022 del Tribunale del riesame di Roma che, in sede di appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP di Tivoli, aveva confermato in gran parte la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale/commerciale nel settore agroalimentare. La ricorrente contestava: (i) la configurabilità del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) a suo carico, sostenendo l'assenza di elementi oggettivi e di una motivazione congrua circa il suo ruolo apicale e la sussistenza di un vincolo programmatico; (ii) la sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando la mancata prova della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), anche alla luce del tempo trascorso e di precedenti valutazioni dello stesso Tribunale in sede di sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione logica e adeguata, basata su un ampio quadro probatorio composto da intercettazioni, perquisizioni, sequestri e analisi su campioni che documentavano adulterazioni, uso di sostanze vietate, miscelazioni e pratiche commerciali ingannevoli ripetute nel tempo. La Corte ha condiviso la valutazione secondo cui, alla fase cautelare, era sufficiente la dimostrazione della "sovrapposizione" tra la struttura societaria e l'ente criminoso: la società, la sua organizzazione, i mezzi e il personale risultavano impiegati anche per un programma criminoso indeterminato. Quanto all'esigenza cautelare, la Corte ha ritenuto provata l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva, considerata la durata, la pervicacia e la prosecuzione delle condotte anche dopo accertamenti e perquisizioni; la misura interdittiva è stata ritenuta congrua e proporzionata nel presidio del rischio di reiterazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso in Cassazione senza discussione orale; utilizzato come riferimento processuale
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto che, in sede cautelare, la configurabilità del reato fosse supportata dalla sovrapposizione operativa tra struttura societaria e programma criminoso, desumibile da intercettazioni, perquisizioni e condotte reiterate
artt. 81 cpv., 110, 515, 517‑quater cod. pen.
Norme penali inerenti alla contestazione di più delitti esecutivi di un medesimo disegno criminoso (concorso e reati contro l'industria e il commercio, frode e contraffazione di indicazioni geografiche)
Richiamato in relazione alle violazioni dei sigilli; usato nel quadro fattuale per dimostrare la reiterazione e la natura illecita delle condotte
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata quale parametro per le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate in presenza di motivazione logica del giudice di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in sede di riassunto dei motivi ai fini del deposito e della sintesi del ricorso
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha confermato che è richiesta concretezza e attualità del pericolo, che nel caso è stata ritenuta sussistente sulla base degli elementi probatori
Richiamato quale parametro per la valutazione della pericolosità e dei criteri di giudizio della misura: la Corte ha valutato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine ai criteri considerati
Massime di principio
- In sede cautelare la valutazione dell'esistenza di un'associazione per delinquere può ammettere la "sovrapposizione" parziale tra struttura societaria lecita e ente criminoso quando emergano condotte sistematiche, ripetute e coordinate che utilizzino la struttura aziendale (mezzi, logistica, personale) per fini illeciti
- Intercettazioni, perquisizioni, sequestri e riscontri analitici su campioni hanno forte valore nel dimostrare, anche nella fase cautelare, la pervicacia e la reiterazione di condotte illecite e possono suffragare l'esistenza di un vincolo programmatico indeterminato
- La mera appartenenza ad una struttura societaria o la posizione amministrativa non escludono la responsabilità associativa se esistono elementi che collegano direttive o comportamenti organizzativi a un programma criminoso condiviso
- Le censure di merito sulla valutazione delle prove (rivalutazione delle intercettazioni, pesi probatori) sono difficilmente accolte in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente e priva di manifesta illogicità
- Per impugnare una misura interdittiva basata sul pericolo di reiterazione serve dimostrare la mancanza di attualità o concretezza del pericolo: la prosecuzione delle attività illecite anche dopo accertamenti o l'assenza di ravvedimento sono elementi che rafforzano l'esigenza cautelare
- La proporzionalità della misura cautelare viene valutata rispetto alla natura e alla persistenza delle condotte: misure interdittive possono essere ritenute congrue se idonee a impedire l'uso della struttura aziendale per la commissione di ulteriori reati
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