Cassazione Penale, Sentenza n. 23395/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge penale per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (riparazione del danno o ravvedimento operoso). La difesa ha sostenuto che l'imputato aveva versato €4.000 a una comunità terapeutica come risarcimento/atto di ravvedimento volto ad attenuare le conseguenze del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Si è allegato che lo spaccio è reato a fine di lucro e che la somma versata avrebbe eliso o attenuato il danno alla parte offesa (tossicodipendenti).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la domanda: l'attenuante dell'art. 62, n. 6 c.p. contiene due ipotesi autonome (riparazione integrale del danno prima del giudizio e ravvedimento operoso) che non sono intercambiabili. Per i reati in materia di stupefacenti il riconoscimento dell'attenuante richiede (i) un giudizio di reversibilità del danno concretamente arrecato a soggetti passivi individuabili e (ii) un'azione del reo specificamente diretta a elidere o ridimensionare le conseguenze derivanti dalla immissione sul mercato o dalla consegna al consumatore della specifica partita di stupefacente contestata. Nel caso di specie mancava il nesso tra il versamento alla comunità terapeutica e le conseguenze del singolo fatto contestato; inoltre il 'danno' relativo alla tutela della salute pubblica non è liquidabile patrimonialmente, per cui la riparazione integrale non era configurabile. Pertanto la Corte ha confermato il rigetto e la condanna di merito (la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione e €12.000,00 di multa e disposto la detenzione domiciliare sostitutiva per la pena detentiva).
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma che punisce il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; il reato è considerato spesso finalizzato al lucro e tutela la salute pubblica, con caratteristiche che rendono difficilmente quantificabile patrimonialmente il danno.
Prevede due ipotesi autonome: la riparazione integrale del danno prima del giudizio e il ravvedimento operoso (adoperarsi spontaneamente ed efficacemente prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato). Per applicarla occorre o danno patrimoniale liquidabile o, nel ravvedimento, un intervento specifico e direttamente collegato alle conseguenze del singolo reato.
Circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto; citata dalla difesa come linea giurisprudenziale applicata talvolta ai delitti a fine di lucro, ma diversa e non sovrapponibile all'art. 62 n. 6.
art. 545-bis cod. proc. pen.; artt. 53 e ss. legge 689/81
Richiamati in relazione alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva disposta dalla Corte d'appello.
Richiamato nel contesto del ravvedimento operoso come caso in cui l'operare del reo è escluso; evidenzia i limiti temporali e fattuali del ravvedimento.
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. contiene due ipotesi distinte (riparazione integrale del danno e ravvedimento operoso) che non sono intercambiabili né cumulativamente sostituibili tra loro.
- Per i reati in materia di stupefacenti il riconoscimento dell'attenuante per ravvedimento richiede: (a) la possibilità di valutare la reversibilità del danno concretamente arrecato a parti offese individuabili; (b) un comportamento del reo specificamente diretto a eliminare o ridurre le conseguenze del singolo fatto (es. recupero della specifica partita, comunicazioni attive volte a tutelare i consumatori), anteriorità al giudizio e nesso causale diretto.
- Un versamento generico a una struttura (es. comunità terapeutica) senza prova del nesso diretto con le conseguenze del singolo episodio criminoso e senza dimostrazione della reversibilità del danno non è sufficiente a far sorgere l'attenuante.
- La riparazione integrale è applicabile solo quando esista un danno patrimoniale liquidabile; per reati che ledono interessi collettivi non patrimoniali (es. salute pubblica) tale riparazione difficilmente è configurabile.
- Se si intende invocare l'attenuante della riparazione/ravvedimento, è cruciale documentare: tempo dell'intervento (prima del giudizio), concretezza e specificità dell'azione rispetto al singolo fatto, benefici effettivi per le parti offese e il nesso causale tra comportamento riparatorio e eliminazione/attenuazione del danno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23236/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23241/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →