Cassazione Civile, Ordinanza n. 32491/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine dal mancato pagamento di fatture relative a compensi professionali per difese d’ufficio svolte in numerosi procedimenti penali, già liquidati dalle autorità giudiziarie competenti. L’interessata otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per oltre 20 mila euro nei confronti del Ministero della Giustizia; il Ministero proponeva opposizione, accolta in primo grado con revoca del decreto e condanna alle spese. In appello la Corte romana, pur confermando la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarava cessata la materia del contendere per alcune fatture perché risultate pagate in corso di causa e, per il resto, condannava il Ministero al pagamento di euro 9.154,54 oltre interessi. Quanto alle spese di lite dei due gradi di merito, la Corte d’appello le compensava per un terzo, ritenendo che vi fosse un parziale accoglimento dell’appello e una riduzione della pretesa creditoria. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la professionista denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre alla nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che l’accoglimento dell’appello fosse in realtà totale e che la cessazione della materia del contendere fosse dipesa solo dal pagamento avvenuto in corso di causa, senza alcuna soccombenza parziale idonea a giustificare la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la compensazione parziale delle spese disposta dalla Corte d’appello. Ha affermato che non sussisteva una soccombenza parziale della creditrice, poiché la cessazione della materia del contendere su alcune fatture derivava esclusivamente dal pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso monitorio e nel corso del giudizio; pertanto, in applicazione del principio di causalità della lite, le spese dovevano gravare integralmente sul Ministero. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata decisa nel merito con riliquidazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità a favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
è stato invocato come parametro del ricorso per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
le spese devono seguire la soccombenza; nel caso concreto, essendo la soccombenza del Ministero totale, non era giustificata la compensazione
la compensazione parziale delle spese è stata ritenuta illegittima perché non sorretta da una reale soccombenza parziale
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha deciso la questione principalmente sulla erroneità della regolazione delle spese
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Se la cessazione della materia del contendere deriva dal pagamento della pretesa in corso di causa, ciò non integra di per sé soccombenza parziale della parte creditrice che abbia dovuto agire giudizialmente per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice deve considerare il principio di causalità della lite: le spese gravano sulla parte che ha dato causa al processo, anche quando la pretesa venga soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio.
- La compensazione delle spese non può essere fondata in modo automatico sul solo fatto che una parte, nel corso del processo, abbia ricevuto pagamento di alcune poste originariamente richieste, se tale pagamento è successivo alla necessità di introdurre la causa.
- Quando l’accoglimento sostanziale della domanda è integrale e la riduzione apparente della pretesa dipende da adempimenti sopravvenuti del debitore, le spese dei gradi di merito vanno liquidate integralmente a carico della parte soccombente.
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