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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32491/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine dal mancato pagamento di fatture relative a compensi professionali per difese d’ufficio svolte in numerosi procedimenti penali, già liquidati dalle autorità giudiziarie competenti. L’interessata otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per oltre 20 mila euro nei confronti del Ministero della Giustizia; il Ministero proponeva opposizione, accolta in primo grado con revoca del decreto e condanna alle spese. In appello la Corte romana, pur confermando la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarava cessata la materia del contendere per alcune fatture perché risultate pagate in corso di causa e, per il resto, condannava il Ministero al pagamento di euro 9.154,54 oltre interessi. Quanto alle spese di lite dei due gradi di merito, la Corte d’appello le compensava per un terzo, ritenendo che vi fosse un parziale accoglimento dell’appello e una riduzione della pretesa creditoria. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la professionista denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre alla nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che l’accoglimento dell’appello fosse in realtà totale e che la cessazione della materia del contendere fosse dipesa solo dal pagamento avvenuto in corso di causa, senza alcuna soccombenza parziale idonea a giustificare la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la compensazione parziale delle spese disposta dalla Corte d’appello. Ha affermato che non sussisteva una soccombenza parziale della creditrice, poiché la cessazione della materia del contendere su alcune fatture derivava esclusivamente dal pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso monitorio e nel corso del giudizio; pertanto, in applicazione del principio di causalità della lite, le spese dovevano gravare integralmente sul Ministero. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata decisa nel merito con riliquidazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità a favore della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se la cessazione della materia del contendere deriva dal pagamento della pretesa in corso di causa, ciò non integra di per sé soccombenza parziale della parte creditrice che abbia dovuto agire giudizialmente per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice deve considerare il principio di causalità della lite: le spese gravano sulla parte che ha dato causa al processo, anche quando la pretesa venga soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio.
  • La compensazione delle spese non può essere fondata in modo automatico sul solo fatto che una parte, nel corso del processo, abbia ricevuto pagamento di alcune poste originariamente richieste, se tale pagamento è successivo alla necessità di introdurre la causa.
  • Quando l’accoglimento sostanziale della domanda è integrale e la riduzione apparente della pretesa dipende da adempimenti sopravvenuti del debitore, le spese dei gradi di merito vanno liquidate integralmente a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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