Cassazione Penale, Sentenza n. 18833/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Torino contestando: (1) la mancata rilevazione del difetto di querela per il furto indicato al capo 1, sostenendo che la querela del 13/10/2022 sarebbe tardiva e inefficace in relazione al d.lgs. n.150/2022; (2) il mancato riconoscimento del difetto di querela per il furto indicato al capo 5, deducendo che la successiva querela per il reato di cui all'art. 493 ter c.p. non estendeva la volontà di perseguire ai fatti di furto originari; (3) il riconoscimento dell'aggravante della destrezza per il furto al capo 2, lamentando l'assenza dell'elemento dell"insidiosità della condotta necessario per tale aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non opponibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto valida e efficace la querela del 13/10/2022 poiché al momento della consumazione del reato non era richiesta la querela e la volontà punitiva successivamente espressa equivale alla querela ai fini di procedibilità (con richiamo alla giurisprudenza consolidata). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il primo atto della persona offesa conteneva già manifestazioni inequivocabili di volontà punitiva e che la successiva dichiarazione non limitava tale volontà. Il terzo motivo relativo all"aggravante della destrezza è stato dichiarato non opponibile al patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
disciplinante la conversione in procedibilità a querela per alcuni reati; citato art. 85 per termine transitorio (indicato nel testo come periodo 30/12/2022 - 30/03/2023)
La Corte ha interpretato che la manifestazione di volontà punitiva successiva all'entrata in vigore della riforma è efficace ai fini della procedibilità anche se il fatto era anteriore e la querela apparentemente "tardiva", non essendo al momento della consumazione richiesto l'atto per la procedibilità
termine di tre mesi dalla notizia del fatto-reato per proporre querela (richiamato nel motivo)
La Corte ha ritenuto che il termine di tre mesi non opera quando, al momento della consumazione, la querela non era necessaria per la procedibilità; dunque la presentazione successiva non è considerata tardiva ai fini dell'art. 124
reato relativo al prelievo indebito con carte di pagamento (citato nei capi di imputazione)
E' il reato autonomo per il quale la persona offesa ha presentato querela; la Corte ha rilevato che le dichiarazioni di querela/denuncia sono state sufficienti a manifestare la volontà di perseguire i responsabili anche per i reati connessi
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limiti dei motivi opponibili alla sentenza di patteggiamento
La Corte ha dichiarato che alcuni motivi (in particolare questioni di fatto o aggravanti relative alla qualificazione della condotta) non sono opponibili avverso la sentenza di patteggiamento se ricadono nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023 (PM/Ongaro)
Riferimento alla decisione che ha affermato che la volontà punitiva tardivamente manifestata dopo la riforma equivale alla querela
Sostiene che, ai fini delle condizioni di procedibilità, un atto tardivo di volontà punitiva è equiparabile alla querela per reati originariamente procedibili d'ufficio e divenuti procedibili a querela
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023 (Andronio)
Decisione che riconosce la costituzione di parte civile, anche antecedente alla riforma, come equipollente alla querela
Conferma che atti diversi dalla querela, purché esprimano la volontà punitiva, possono valere ai fini della procedibilità dei reati divenuti procedibili a querela
Massime di principio
- La querela presentata dopo l"entrata in vigore della riforma che trasforma un reato da perseguibile d"ufficio a procedibile a querela è valida ai fini della procedibilità anche se riferita a fatti anteriori: non si considera tardiva ai sensi dell"art. 124 c.p. quando al tempo del fatto la querela non era richiesta
- Atti come la denuncia/querela o la costituzione di parte civile che manifestano inequivocabilmente la volontà della persona offesa di punire i responsabili possono essere equiparati alla querela ai fini della procedibilità
- Le eccezioni relative alla mancata querela o alla qualificazione dell"aggravante devono essere tempestivamente sollevate nel giudizio di merito: formularle per la prima volta in Cassazione, specie avverso patteggiamenti, è spesso inefficace per limiti di ammissibilità
- Nei procedimenti di patteggiamento sussistono limiti oggettivi ai motivi che possono essere dedotti in sede di impugnazione (art. 448, comma 2-bis c.p.p.): molte questioni di merito o di valutazione delle circostanze non sono opponibili alla sentenza concordata
- Per evitare rischi processuali, chi esercita l"azione civile o desidera la procedibilità deve esprimere chiaramente e, se possibile, tempestivamente la propria volontà punitiva; tuttavia, la giurisprudenza recente tutela anche manifestazioni successive quando intervenute per effetto di mutamenti normativi
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