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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40503/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rossi ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato a 1 anno di reclusione per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000). I principali motivi di ricorso erano: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione, con specifico riferimento alla presunta travisamento della deposizione del teste Rubino (che, secondo il ricorrente, non avrebbe riferito dell'occultamento o distruzione); 2) mancata trattazione e motivazione da parte della Corte d'appello in ordine all'elemento soggettivo (dolo specifico) ed ai motivi di appello concernenti tale elemento; 3) mancata motivazione sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 4) richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando che i motivi presentati chiedevano di fatto una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre osservato che il motivo relativo al travisamento della prova non era stato previamente dedotto in appello e pertanto risultava precluso in Cassazione. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito sulla responsabilità del ricorrente, sul dolo specifico (tenuto conto della produzione di reddito e del volume d'affari) e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 10, d.lgs. 74/2000

    Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è integrato anche dalla temporanea indisponibilità dei documenti; l'elemento oggettivo si realizza quando la documentazione non è disponibile in modo da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del volume d'affari. Il dolo specifico si valuta anche alla luce della produzione di reddito e del volume d'affari dell'attività.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiama il limite nella formulazione dei motivi in Cassazione (ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione): il ricorso deve contenere censure specifiche; motivi generici o che implicano rivalutazioni dei fatti risultano inammissibili.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabile solo se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi (gravità minima, modesta offensività), valutazione però di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito nella sentenza in relazione alla gravità del fatto e alle circostanze: la Corte di merito ha ritenuto non sussistente una gravità minima tale da giustificare l'applicazione della particolare tenuità; valutazione rimessa al giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende e alle spese del procedimento a carico del ricorrente, disposta dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente ricognitivi: censure generiche o che richiedono una rivalutazione del fatto sono normalmente inammissibili.
  • Il travisamento della prova deve essere dedotto e criticato già in sede di appello; se non sollevato in appello è precluso in Cassazione.
  • Nel reato di occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) è sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, anche la temporanea indisponibilità della documentazione che ostacoli la ricostruzione del volume d'affari.
  • Il dolo specifico nel reato tributario può essere desunto, fra gli altri indici, dalla produzione di reddito e dall'esistenza di un rilevante volume d'affari; tuttavia la valutazione del dolo resta accertamento di fatto di competenza del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede presupposti oggettivi e soggettivi concreti e la loro valutazione è essenzialmente di merito; per ottenere il beneficio occorre dimostrare l'effettiva scarsa offensività e l'impatto economico trascurabile.

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