Cassazione Penale, Sentenza n. 31687/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della sentenza di primo grado che li aveva giudicati colpevoli di bancarotta per distrazione (capo 1, lett. d, h, i, l, m) e di bancarotta fraudolenta (capi 2 e 3). I motivi di cassazione articolati erano: (1) contestazione della qualificazione e dell'elemento soggettivo rispetto alla distrazione di euro 13.500 derivante da cessioni di autovetture e omissione di azioni esecutive; (2) violazione del principio del ne bis in idem per fatti già valutati in un precedente procedimento tributario definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione; (3) censura della quantificazione della pena, anche alla luce della riabilitazione di Salvatore e dei precedenti di Giannunzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che la mancata riscossione di crediti e la cessione di beni senza incasso possono integrare il depauperamento patrimoniale rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione; ha ritenuto che l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (non la consapevolezza dello stato di insolvenza o lo scopo di ledere i creditori). Sulla questione del ne bis in idem la Corte ha precisato che non sussiste identità del fatto storico-naturalistico tra i reati tributari (emissione/utilizzo di fatture inesistenti, omesso versamento IVA) e le condotte di bancarotta, essendo diverse la condotta, l'evento e l'elemento psicologico, e quindi ha escluso la preclusione processuale. Infine ha ritenuto legittima la quantificazione della pena effettuata dal giudice di merito, che era argomentata e sotto la media edittale. Conseguentemente sono state confermate le condanne per entrambi gli imputati (pena tre anni di reclusione ciascuno e interdizioni accessorie per tre anni, come già disposte in primo grado e in appello).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta)
Il depauperamento comprende anche entità immateriali quali i crediti; la mancata riscossione di un credito può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione
Norma richiamata per la riunione delle condotte ai fini dell'applicazione delle pene accessorie e della concorsualità delle fattispecie
art. 223, comma 2, n. 1 legge fallimentare (bancarotta documentale/impropria)
La falsa esposizione in bilancio e l'appostazione di fatture inesistenti nella contabilità possono integrare reati fallimentari autonomi con evento consistente nell'aggravamento o nella causazione del dissesto
Reato tributario con dolo specifico (finalità di evadere imposte); distinto per struttura, evento ed elemento psicologico dalla bancarotta
d.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter (omesso versamento IVA)
Reato tributario di mera condotta perfezionato con il comportamento amministrativo/fiscale, differenziato dalla bancarotta che richiede pericolo concreto per i creditori
art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)
Norma citata nel precedente procedimento tributario; la mera emissione o utilizzo di fatture false è valutata distintamente rispetto all'impiego delle stesse per distrarre risorse societarie
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nell'applicazione dei criteri di cui all'art.133; la motivazione anche sintetica è sufficiente e non è sindacabile se non arbitraria
Principio del ne bis in idem interpretato secondo una nozione naturalistica del fatto: la preclusione opera solo se sussiste identità storico-naturalistica (condotta-nesso causale-evento) tra i procedimenti
Massime di principio
- La mancata riscossione di crediti o la cessione di beni senza incasso possono costituire depauperamento patrimoniale e integrano la bancarotta fraudolenta per distrazione; non conta soltanto l'entità numerica ma la destinazione delle risorse e l'effetto sul patrimonio
- L'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico: non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza o l'intento specifico di danneggiare i creditori, ma la volontà di destinare il patrimonio a fini non compatibili con la garanzia delle obbligazioni
- Il principio del ne bis in idem processuale richiede l'identità storico-naturalistica del fatto (triade condotta-nesso causale-evento) per escludere un nuovo giudizio; la mera corrispondenza formale di atti o l'uso delle stesse fatture in procedimenti diversi non è di per sé sufficiente
- I reati tributari (es. emissione o uso di fatture inesistenti, omesso versamento IVA) e i reati fallimentari possono coesistere ma sono strutturalmente distinti: i primi sono spesso reati di condotta/perfezionamento amministrativo con dolo specifico, i secondi sono reati di pericolo concreto volti a proteggere il patrimonio dei creditori
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità: la motivazione può essere anche sintetica se risulta comunque comprensibile e non arbitraria; benefici come la riabilitazione o precedenti devono essere valutati in concreto ma non determinano automaticamente un trattamento più favorevole
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