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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37323/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia (31/05/2022) che aveva confermato le condanne pronunciate dal G.U.P. di Bergamo. Le censure principali: per Brambilla - vizio di motivazione (art. 220 disp. att. c.p.p., artt. 64 e 350 c.p.p.), motivazione apparente e omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche, mancanza di elementi soggettivi/oggettivi e doglianza sul sequestro preventivo; per Pedretti e Seghezzi - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati tributari contestati (d.lgs. 74/2000, articoli 2 e 8), in particolare l'assenza del dolo di evasione e la mancata prova della responsabilità penale emersa dai dati contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i motivi di impugnazione sono aspecifici e privi di correlazione con la decisione impugnata (violazione del requisito di specificità ex art. 591 c.p.p.), consistono in ricostruzioni alternative dei fatti e valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. Quanto a Brambilla, ulteriore inammissibilità per mancata devoluzione in appello della questione relativa al sequestro preventivo. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno €3.000 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74/2000, art. 2

    Reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" contestato a Brambilla e Pedretti; la Corte di merito ha ritenuto acclarati gli elementi che integrano tale fattispecie e la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria.

  • decreto legislativo n. 74/2000, art. 8

    Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti contestato a Pedretti; la Corte ha confermato che la contestazione è stata adeguatamente motivata in sede di merito e non sindacabile per mere divergenze valutative.

  • codice penale, art. 648-ter.1

    Autoriciclaggio contestato a Brambilla e Pedretti; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato e la Cassazione ha dichiarato inammissibili impugnazioni che ne contestano la persuasività senza censure di legittimità specifiche.

  • codice penale, art. 648-bis

    Riciclaggio contestato a Seghezzi (per specifiche condotte legate a Veri Plast Kft.); la Corte ha ritenuto adeguatamente provata la responsabilità e ha respinto le censure generiche circa l'assenza di elementi probatori.

  • codice di procedura penale, art. 220 disposizioni attuative

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno di vizi di procedimento; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che le eccezioni dedotte configurassero una violazione tale da superare il difetto di specificità dell'impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 64

    Richiamato nelle doglianze relative alla motivazione e alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 350

    Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva della sentenza di merito fosse sufficientemente coerente e che il ricorso non esponga censure verificabili in sede di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)

    Norma richiamata dalla giurisprudenza citata dalla Corte per affermare che la mancanza di correlazione tra le censure e la decisione impugnata (aspecificità) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per dichiarare i ricorsi inammissibili e per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; consente anche la condanna alla Cassa delle Ammende quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 § 1 (giurisprudenza CEDU)

    La Corte ha richiamato la CEDU per ribadire che l'obbligo di motivazione non impone al giudice di rispondere dettagliatamente a ogni singola eccezione; il giudice d'appello può, in linea di principio, fare propri i motivi della decisione impugnata senza violare l'art. 6.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve essere specifico: occorre collegare in modo puntuale le censure alla motivazione della sentenza impugnata; le doglianze generiche e la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Le questioni di fatto e la diversa valutazione della prova spettano ai giudici di merito; la Corte di legittimità non è sede per rinnovare una valutazione probatoria alternativa salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Se si intende impugnare misure cautelari (es. sequestro preventivo) è necessario che la questione sia devoluta in appello con specifico motivo, altrimenti diviene inammissibile nel giudizio di legittimità per mancanza della catena devolutiva.
  • L'adesione del giudice d'appello alle argomentazioni del giudice di primo grado non costituisce di per sé vizio se la motivazione complessiva è coerente: l'obbligo motivazionale non richiede replica puntuale a ogni rilievo difensivo.
  • Quando si contestano le motivazioni occorre dimostrare specificamente la manifesta illogicità o contraddittorietà (non una semplice diversa interpretazione): le censure vaghe o generiche vengono dichiarate inammissibili.
  • Nelle impugnazioni relative a reati tributari e a reati di riciclaggio/autoriciclaggio, è essenziale spiegare con precisione in che modo gli elementi probatori non supportino la qualificazione giuridica contestata, evitando affermazioni meramente assertive.

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