Cassazione Penale, Sentenza n. 37323/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia (31/05/2022) che aveva confermato le condanne pronunciate dal G.U.P. di Bergamo. Le censure principali: per Brambilla - vizio di motivazione (art. 220 disp. att. c.p.p., artt. 64 e 350 c.p.p.), motivazione apparente e omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche, mancanza di elementi soggettivi/oggettivi e doglianza sul sequestro preventivo; per Pedretti e Seghezzi - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati tributari contestati (d.lgs. 74/2000, articoli 2 e 8), in particolare l'assenza del dolo di evasione e la mancata prova della responsabilità penale emersa dai dati contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i motivi di impugnazione sono aspecifici e privi di correlazione con la decisione impugnata (violazione del requisito di specificità ex art. 591 c.p.p.), consistono in ricostruzioni alternative dei fatti e valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. Quanto a Brambilla, ulteriore inammissibilità per mancata devoluzione in appello della questione relativa al sequestro preventivo. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno €3.000 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74/2000, art. 2
Reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" contestato a Brambilla e Pedretti; la Corte di merito ha ritenuto acclarati gli elementi che integrano tale fattispecie e la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria.
decreto legislativo n. 74/2000, art. 8
Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti contestato a Pedretti; la Corte ha confermato che la contestazione è stata adeguatamente motivata in sede di merito e non sindacabile per mere divergenze valutative.
Autoriciclaggio contestato a Brambilla e Pedretti; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato e la Cassazione ha dichiarato inammissibili impugnazioni che ne contestano la persuasività senza censure di legittimità specifiche.
Riciclaggio contestato a Seghezzi (per specifiche condotte legate a Veri Plast Kft.); la Corte ha ritenuto adeguatamente provata la responsabilità e ha respinto le censure generiche circa l'assenza di elementi probatori.
codice di procedura penale, art. 220 disposizioni attuative
Richiamato dai ricorrenti a sostegno di vizi di procedimento; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che le eccezioni dedotte configurassero una violazione tale da superare il difetto di specificità dell'impugnazione.
codice di procedura penale, art. 64
Richiamato nelle doglianze relative alla motivazione e alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
codice di procedura penale, art. 350
Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva della sentenza di merito fosse sufficientemente coerente e che il ricorso non esponga censure verificabili in sede di legittimità.
codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
Norma richiamata dalla giurisprudenza citata dalla Corte per affermare che la mancanza di correlazione tra le censure e la decisione impugnata (aspecificità) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per dichiarare i ricorsi inammissibili e per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; consente anche la condanna alla Cassa delle Ammende quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 § 1 (giurisprudenza CEDU)
La Corte ha richiamato la CEDU per ribadire che l'obbligo di motivazione non impone al giudice di rispondere dettagliatamente a ogni singola eccezione; il giudice d'appello può, in linea di principio, fare propri i motivi della decisione impugnata senza violare l'art. 6.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico: occorre collegare in modo puntuale le censure alla motivazione della sentenza impugnata; le doglianze generiche e la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Le questioni di fatto e la diversa valutazione della prova spettano ai giudici di merito; la Corte di legittimità non è sede per rinnovare una valutazione probatoria alternativa salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- Se si intende impugnare misure cautelari (es. sequestro preventivo) è necessario che la questione sia devoluta in appello con specifico motivo, altrimenti diviene inammissibile nel giudizio di legittimità per mancanza della catena devolutiva.
- L'adesione del giudice d'appello alle argomentazioni del giudice di primo grado non costituisce di per sé vizio se la motivazione complessiva è coerente: l'obbligo motivazionale non richiede replica puntuale a ogni rilievo difensivo.
- Quando si contestano le motivazioni occorre dimostrare specificamente la manifesta illogicità o contraddittorietà (non una semplice diversa interpretazione): le censure vaghe o generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Nelle impugnazioni relative a reati tributari e a reati di riciclaggio/autoriciclaggio, è essenziale spiegare con precisione in che modo gli elementi probatori non supportino la qualificazione giuridica contestata, evitando affermazioni meramente assertive.
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