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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27792/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La società ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione del Tribunale. Nel ricorso la società allegava che la sentenza impugnata le era stata notificata il 18 maggio 2021, ma non depositava la relata di notificazione. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente l'ammissibilità/procedibilità del ricorso e ha rilevato che, in presenza dell'allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; di conseguenza, era onere della ricorrente depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine dell'art. 369, comma 1, c.p.c. Tale onere non risultava adempiuto. La parte intimata non si è costituita e la relata non era presente né nel fascicolo né prodotta dalla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, ritenendo operante il termine breve di impugnazione e non essendo ricorrenti le eccezioni indicate dalla giurisprudenza richiamata. Non sono state liquidate spese, perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata nei termini previsti, con la relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito successivo della relata di notificazione nei modi previsti, ma nel caso concreto tale deposito non è avvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di sussistenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si applica il termine breve di impugnazione e sorge l'onere di depositare in cassazione la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione.
  • La mancata produzione della relata di notificazione, se la notificazione non risulti dal controricorrente o dal fascicolo d'ufficio e non sia stato rispettato il termine breve, comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'assenza di costituzione dell'intimato non elimina l'onere del ricorrente di rispettare gli adempimenti documentali richiesti per la procedibilità dell'impugnazione.
  • La declaratoria di improcedibilità può comportare, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul patrocinio e sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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