Cassazione Penale, Sentenza n. 41928/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Distasi impugna l'ordinanza del 24/10/2022 del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dalla Procura di Foggia, ha applicato a suo carico la custodia cautelare in carcere per i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 419 e 337 cod. pen.) commessi il 9/3/2020. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme del codice di procedura penale (artt. 125, 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione: sostiene che il pericolo di reiterazione non fosse concreto e attuale, essendo i fatti avvenuti tre anni prima e che, dopo la scarcerazione del 2020, si era reinserito socialmente e lavorativamente (lavoro agricolo e volontariato), per cui la misura non rispettava il principio del minor sacrificio necessario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse correttamente valutato la sussistenza del pericolo di reiterazione in termini di concretezza e attualità, non sulla base della sola gravità astratta del reato ma considerando le modalità esecutive e la personalità dell'indagato. Dalle immagini di videosorveglianza e dall'analisi delle condotte in ambiente carcerario è emerso che Distasi, in modo organizzato e volontario, ha partecipato a una rivolta distruttiva e ha usato violenza contro la polizia penitenziaria, arrivando perfino a danneggiare un automezzo delle Forze dell'ordine. Tali modalità, unite ai precedenti penali specifici (detenzione e spaccio, rapina aggravata, ricettazione), hanno legittimato la prognosi di pericolosità sociale e il rischio di reiterazione nonostante il decorso temporale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e Distasi è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla corretta applicazione delle misure cautelari; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio di applicazione, ritenendo corretta la valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione.
Invocato dal ricorrente tra le norme di riferimento; la Corte non ha accertato alcuna violazione che giustificasse l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Richiamato dal ricorrente come presunta norma applicata erroneamente; la decisione conferma la correttezza della motivazione del giudice di merito sulla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione.
Norma che disciplina l'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del GIP; il Tribunale ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e ha applicato la custodia cautelare.
Norma sostanziale richiamata per il reato di devastazione; la Corte ha ritenuto che la gravità e le modalità del fatto (devastazione in ambiente carcerario) costituiscano elemento sintomatico della pericolosità.
Norma sostanziale richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; le modalità violente e organizzate della condotta sono state valutate come indicatori di rischio di reiterazione.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione richiesto per le misure cautelari va valutato in termini di concretezza e attualità: ciò si desume dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità del soggetto, non dalla sola gravità astratta del reato.
- La 'attualità' del pericolo non richiede che la commissione di nuovi reati sia imminente: può consistere nella persistenza di una propensione criminosa desumibile da condotte pregresse, dalle modalità esecutive e dai precedenti.
- Le immagini, le modalità organizzate e la gratuità della violenza sono indici particolarmente rilevanti per ritenere il rischio di reiterazione quando mostrano una spinta radicata alla delinquenza.
- I periodi di tempo intercorsi tra il fatto contestato e la richiesta della misura non sono di per sé decisivi: contano la gravità storica della condotta e la valutazione complessiva della personalità e della recidiva dell'indagato.
- Elementi di reinserimento sociale e lavorativo posti dal difensore (lavoro, volontariato) devono essere valutati dal giudice ma possono essere sovrastati da elementi indiziari forti che attestano pericolosità sociale.
- Il giudice di merito deve fornire una motivazione articolata e specifica quando valuta la sussistenza del pericolo di reiterazione, indicando gli indicatori concreti usati per la prognosi di rischio.
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