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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31803/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un artigiano per il corrispettivo di un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di consolidamento di un centro abitato. La parte ingiunta aveva proposto opposizione, deducendo tra l'altro che il credito non fosse dovuto nei termini richiesti e contestando, in appello, la quantificazione operata anche tramite consulenza tecnica d'ufficio. In sede di legittimità l'erede dell'opponente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla consulenza tecnica per avere la Corte d'appello valorizzato una CTU asseritamente nulla, perché fondata anche su documenti acquisiti autonomamente dal consulente presso uffici pubblici senza ordine del giudice; (2) omessa pronuncia o comunque vizio motivazionale per non avere la sentenza esaminato l'eccezione di nullità della CTU sollevata nel preverbale depositato prima dell'udienza; (3) censura sulle spese di lite, rimessa però all'accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito aveva accertato l'esecuzione del subappalto sulla base della prova testimoniale e aveva usato la CTU solo per la quantificazione del compenso, anche acquisendo documenti e informazioni necessari alla risposta al quesito peritale. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di CTU, ha ribadito che il consulente, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti e svolgere accertamenti su fatti secondari funzionali alla risposta al quesito, senza essere soggetto alle preclusioni istruttorie delle parti, purché non supplisca alla prova dei fatti principali costitutivi della domanda. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. invece che del n. 4, e comunque per mancata specificazione e trascrizione del contenuto dell'eccezione. Il terzo motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 194 e 195 c.p.c.

    richiamati come norme sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulle modalità di svolgimento dell'incarico per contestare l'acquisizione documentale del CTU

  • artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.

    invocati dalla ricorrente a sostegno della dedotta invalidità della CTU per acquisizione autonoma di documenti

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    non è il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia su un'eccezione processuale

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    è il corretto parametro per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come regola sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la sua violazione non è utilmente deducibile nei termini prospettati se l'eccezione è processuale e non viene specificata

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sottolineare l'esigenza di tutela effettiva del diritto di difesa nel processo

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla funzione del processo di pervenire a una decisione di merito giusta

  • art. 6 CEDU

    richiamato per la lettura del ruolo del CTU in coerenza con il giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, può accertare fatti secondari e acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, anche prescindendo dalle preclusioni istruttorie che gravano sulle parti.
  • Resta invece precluso al CTU supplire all'onere probatorio delle parti sui fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni, salvo il caso dei fatti principali rilevabili d'ufficio.
  • L'eventuale acquisizione di documenti da parte del CTU è fonte di nullità relativa solo se avviene in violazione del contraddittorio e la nullità deve essere tempestivamente dedotta dalla parte nella prima difesa utile.
  • La censura di omessa pronuncia su un'eccezione processuale deve essere veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., non già come vizio motivazionale ex n. 5.
  • Il ricorso per cassazione che contesti un'eccezione processuale deve indicare con precisione il contenuto dell'eccezione e il concreto vizio dedotto, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProveRicorso per cassazioneAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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