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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27055/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il rinvio verteva sulla determinazione della competenza territoriale in un procedimento per associazione a delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata al riciclaggio di proventi di spaccio: la questione era se il primo momento consumativo del reato di riciclaggio debba individuarsi nella consegna del denaro contante all'agente sotto copertura (avvenuta a Pero, provincia di Milano) oppure nel successivo versamento su conti di societa' schermo e nelle operazioni bancarie svolte a Trento, che avrebbero avuto l'effetto dissimulatorio della provenienza delittuosa. Il GUP di Trento, pur ritenendo fondata la competenza di Trento, ha sollevato la questione alla Corte perché vi erano pronunce di segno diverso su casi analoghi

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione II penale, ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Trento, ritenendo che, nelle condotte di riciclaggio frammentarie e progressive, la competenza si radica nel luogo in cui si realizza il primo atto che possiede una potenzialita' dissimulatoria della provenienza delittuosa. Nel caso concreto la Corte ha condiviso il GUP di Trento nel ritenere che la consegna all'agente sotto copertura non aveva ancora prodotto l'effetto sostitutivo/dissimulatorio e che l'attività dissimulatoria si era concretizzata con le operazioni bancarie e i versamenti effettuati a Trento. E' stato quindi dichiarato competente il Tribunale di Trento e disposti gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Indica il reato di associazione a delinquere; contestazione principale nella vicenda e contesto fattuale in cui si inseriscono i reati di riciclaggio

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla connessione fra reati; la Corte segnala che la connessione non può sottrarre ingiustamente la competenza territoriale al giudice naturale di alcuni imputati

  • art. 16 cod. proc. pen. (comma primo)

    Richiamato dai giudici di merito per l'individuazione del luogo in cui si è consumato il reato più grave, a supporto della radicazione della competenza

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione in materia di competenza territoriale; la Corte verifica che il rimettente abbia adeguatamente motivato il dubbio e ne dichiara l'applicazione per fissare la competenza

  • art. 8, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che, anche per reati a condotte frammentarie e progressive, la competenza si radica nel luogo in cui si realizza, almeno in minima parte, l'evento tipico del reato

  • art. 24-bis, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti della cancelleria dopo la declaratoria di competenza che la Corte ha disposto per il Tribunale di Trento

Massime di principio

  • Nei reati di riciclaggio realizzati tramite condotte frammentarie e progressive, la competenza territoriale può coincidere con il luogo del primo atto della sequenza quando tale atto abbia potenzialita' dissimulatoria della provenienza delittuosa (es. depositi su conti schermati); viceversa, se la prima condotta è meramente propedeutica e priva di efficacia dissimulatoria, la consumazione e la competenza si radicano nel luogo in cui si realizza l'effetto dissimulatorio
  • Il semplice trasporto o la consegna del denaro possono costituire il primo momento consumativo del riciclaggio solo se la condotta in sé ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa (ad es. occultamento, trasporto transfrontaliero senza adempimenti, modalità idonee a rendere difficoltosa la ricostruzione dell'origine)
  • Il criterio da privilegiare è funzionale: valutare quale atto ha effettivamente inciso sulla dissimulazione dell'origine del denaro e individuare il luogo di quella attività come possibile radicamento della competenza
  • Il giudice che propone il rinvio ex art. 24-bis deve preliminarmente analizzare le deduzioni delle parti, tentare di comporle e motivare perché il tema non sia risolvibile con gli ordinari rimedi; la remittente non può utilizzare lo strumento per delegare senza ragione alla Cassazione una questione manifestamente infondata
  • Per le difese e per l'accusa, nelle contestazioni complesse e plurilocali, è strategico documentare con precisione gli elementi che mostrano l'effetto dissimulatorio (modalità del versamento, destinatari, utilizzo di societa' schermo, operazioni bancarie) per sostenere la corretta radicazione territoriale
  • La giurisprudenza consolidata va tenuta in considerazione: casi in cui il primo atto è già idoneo a dissimulare la provenienza delittuosa (trasporto occultato, trasferimenti transfrontalieri) possono attribuire la competenza al luogo di quel primo atto

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