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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39188/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Manzo contestava il rigetto, da parte della Corte d'appello di Napoli, della domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta custodia cautelare (20/01/2010 - 01/09/2010). Era stato sottoposto a custodia per il presunto concorso in associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) in relazione al clan Gallo-Limelli-Vangone; in giudizio abbreviato fu poi assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione, errata valutazione del nesso causale fra le condotte a lui ascritte e la detenzione, e censurava l'uso della sua scelta di non rispondere in fase di interrogatorio. Sosteneva inoltre che elementi accolti in sede di giudizio di merito (es. documentazione sull'acquisto del negozio finanziato da prestiti familiari) avrebbero dovuto escludere la sussistenza di colpa grave ostativa all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che può valorizzare, ex ante, comportamenti che pur non configurando reato risultino "accertati o non negati" e siano idonei a generare la falsa apparenza della partecipazione al reato. Nel caso: contatti non sporadici e confidenziali con un esponente apicale del clan, disponibilità a ricevere posta elettronica per lui, acquisto di utenze cellulari su sua richiesta e la contestata predisposizione di buste paga fittizie sono stati ritenuti elementi che potevano essere percepiti come complicità/contiguità e quindi sintomatici di grave colpa ostativa all'indennizzo. La Cassazione ha inoltre osservato che la Corte territoriale non ha usato la mancata risposta dell'imputato per escludere il diritto all'indennizzo. Esito pratico: ricorso respinto, diritto all'equa riparazione negato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nessuna liquidazione delle spese per il Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso quale fattispecie penalmente rilevante; nel provvedimento cautelare originario è stata richiamata come titolo di reato per i gravi indizi a carico del ricorrente

  • art. 314 cod. proc. pen. (disciplinante l'equa riparazione)

    È la norma-cardine per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte l'ha interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata nel senso che il diritto all'indennizzo è escluso se la privazione della libertà è stata causata da condotte dolose o di colpa grave del detenuto che abbiano indotto in errore l'autorità

  • art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla facoltà dell'imputato di non rispondere; la Corte ha rilevato che la scelta di avvalersi di tale facoltà non è stata considerata dalla Corte territoriale come elemento ostativo all'indennizzo e che, dopo il d.lgs. 188/2021, non può incidere sul diritto alla riparazione

  • d.lgs. n. 188/2021

    Ha modificato aspetti processuali relativi alla facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.): la Corte ha osservato che la disposizione non è stata violata perché la mancata risposta non è stata utilizzata contro il ricorrente ai fini dell'indennizzo

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta dell'interessato, anche se non costituisce reato accertato in sede di merito, abbia colposamente o dolosamente indotto in errore l'autorità procedente.
  • La sentenza di assoluzione non impedisce al giudice della riparazione di valorizzare fatti che risultino "accertati o non negati" nel processo penale; tali fatti possono comunque integrare colpa grave se sono idonei a creare l'apparenza della partecipazione al reato.
  • Frequentazioni confidenziali o comportamenti che agevolano un soggetto apicale di un'organizzazione criminale (es. ricevere sua corrispondenza, acquistare utenze per lui, predisporre documenti fittizi) possono essere valutati come segnali di contiguità o complicità e ostare all'indennizzo, anche se non hanno portato a condanna penale.
  • La scelta processuale dell'imputato di non rispondere non deve automaticamente pregiudicare il diritto alla riparazione secondo le modifiche normative e la giurisprudenza; però il giudice può considerare il quadro complessivo delle emergenze probatorie senza utilizzare la mancata risposta come prova in sé.
  • La documentazione che tende a giustificare atti (es. prova di finanziamenti leciti per l'acquisto di un negozio) riduce l'efficacia degli indizi, ma non è necessariamente sufficiente a escludere la colpa grave se permangono altri elementi, non smentiti, che possono aver indotto la misura cautelare.
  • In casi simili è fondamentale per la difesa dimostrare in modo concreto e documentato l'assenza di comportamenti idonei a creare l'apparenza di contiguità con il clan e contestualizzare le condotte ritenute sospette come ordinarie rispetto all'attività svolta.

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