Cassazione Civile, Ordinanza n. 19408/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di lavoro domestico intercorso tra il 2008 e il 2015 tra una lavoratrice assunta come badante convivente e la famiglia presso cui prestava assistenza alla moglie inferma del datore di lavoro. La Corte d'appello aveva rideterminato, in parziale riforma della decisione di primo grado, il credito della lavoratrice in euro 20.205,31 lordi, riconoscendo differenze retributive calcolate su un monte ore settimanale di 54 ore dal momento del trasferimento della lavoratrice presso l'abitazione datoriale (marzo 2011), i mancati riposi non domenicali, il TFR rideterminato e l'indennità sostitutiva del preavviso. Gli eredi del datore di lavoro hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando in sostanza vizi di motivazione e plurime violazioni di norme processuali e sostanziali nella valutazione delle prove, nella ritenuta convivenza, nella prova dell'orario di lavoro, nel mancato accoglimento di istanze istruttorie, nel riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso e dei riposi non goduti. La lavoratrice ha proposto ricorso incidentale con due motivi, contestando il mancato riconoscimento del compenso per presenza notturna e l'omesso esame dello svolgimento di attività di assistenza notturna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale degli eredi sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi principali, osservando che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza di appello era sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale. In particolare, ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. sul preavviso, chiarendo che la comunicazione all'INPS della cessazione del rapporto non prova il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi incidentali della lavoratrice, perché l'art. 12 CCNL lavoro domestico invocato era inapplicabile a una badante convivente assunta per assistenza diurna, e perché la Corte di merito aveva comunque esaminato la questione dell'assistenza notturna, pervenendo a un giudizio di insufficienza della prova. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli ulteriori importi del contributo unificato, se dovuti.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rivalutazione del fatto o delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
La dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa perché la sentenza impugnata espone un percorso logico-argomentativo sufficiente.
La Corte non ravvisa omissione di pronuncia o ultrapetizione nella sentenza di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta la ponderazione del materiale probatorio.
La valutazione comparativa delle prove, e l'attribuzione di maggior forza ad alcune rispetto ad altre, appartiene al giudice di merito ed è in linea di massima insindacabile in cassazione.
La doglianza relativa alla testimonianza de relato è respinta perché conduceva a una rivalutazione dell'apprezzamento di merito.
Richiamato nei motivi sul mancato esame delle richieste istruttorie; la Corte ribadisce l'ampio potere istruttorio del giudice del lavoro.
È menzionato come norma sui poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, la cui esercitabilità resta discrezionale.
La mancata ammissione di mezzi istruttori non integra di per sé vizio di legittimità se la decisione è sorretta da motivazione adeguata.
L'omesso ordine di esibizione è insindacabile in cassazione quando la scelta istruttoria è rimessa al giudice di merito.
La violazione è deducibile solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito della valutazione probatoria.
art. 12 CCNL lavoro domestico
La clausola sulla presenza notturna riguarda il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna e non è applicabile alla badante convivente assunta per assistenza diurna.
art. 14 CCNL lavoro domestico
È richiamato per i riposi settimanali; la Corte di merito ha ritenuto provata la loro debenza in ragione del maggiore impegno lavorativo dopo la convivenza, con motivazione ritenuta congrua.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002
È disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza ometta del tutto il percorso logico-giuridico o presenti una motivazione solo apparente; è sufficiente, invece, una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla ponderazione del materiale probatorio, attività che resta riservata al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo se l'onere probatorio viene erroneamente ripartito tra le parti; non basta contestare l'apprezzamento del contenuto delle prove o l'esito dell'accertamento in fatto.
- Nei rapporti di lavoro domestico, la clausola collettiva sulla presenza notturna si applica solo al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, non al lavoratore convivente impiegato per assistenza diurna, per il quale l'eventuale lavoro notturno richiede autonoma prova.
- La comunicazione di cessazione del rapporto all'INPS non prova di per sé il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, perché non equivale a ricevuta di pagamento o a documentazione equipollente.
- Il giudice del lavoro dispone di ampi poteri istruttori, ma la selezione dei mezzi di prova, la loro ammissione e la valutazione del loro peso restano insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
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