Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38155/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da domande di rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, presentate in relazione al sisma in Sicilia del 1990 e rimaste senza risposta, con conseguente silenzio-diniego dell’amministrazione finanziaria. Dopo l’accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate da parte della CTR, il giudice regionale ha però compensato integralmente le spese di lite. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, denunciando nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la compensazione fosse stata disposta con motivazione meramente apparente, formulata in termini generici (“peculiarità della controversia”), insufficiente a consentire il controllo sulla sussistenza delle ragioni richieste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la ricorrente era risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di appello e che, in tema di spese, la compensazione totale o parziale richiede l’esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche circostanze della controversia, non essendo sufficiente una formula generica. La motivazione della CTR, limitata al richiamo alla "peculiarità della controversia", è stata qualificata come meramente apparente e quindi non idonea a giustificare la compensazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame del capo sulle spese e provveda anche alla loro liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato evocato come base del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione/violazione di norme processuali sul capo spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza, nella formulazione applicabile ratione temporis, di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione; una formula generica o apparente non è sufficiente.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente quale norma speciale sulle spese nel processo tributario, in combinazione con l’art. 92 c.p.c., per contestare la compensazione integrale disposta dal giudice d’appello.

  • l. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a

    Richiamata nei precedenti di legittimità citati dalla Corte come modifica dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese processuali non può essere disposta in modo automatico o apodittico, ma richiede l’indicazione espressa di gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche circostanze della controversia.
  • Una motivazione che si limiti a formule generiche, come il richiamo alla mera peculiarità della causa, è meramente apparente e non consente il controllo di legittimità sulla decisione di compensare le spese.
  • Quando una parte risulta totalmente vittoriosa, la compensazione integrale delle spese costituisce eccezione che deve essere sorretta da motivazione effettiva, specifica e verificabile.
  • Nel processo tributario, la disciplina sulle spese deve essere applicata in coerenza con l’obbligo di motivazione della scelta compensativa, pena la cassazione del capo della decisione relativo alle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.