Cassazione Civile, Ordinanza n. 32271/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un cortile posto tra due immobili di proprietà diversa. In primo grado i proprietari di un immobile avevano chiesto di accertare la proprietà esclusiva del cortile; in subordine la comproprietà per usucapione; ulteriormente la servitù di passaggio per usucapione o, ancora più subordinatamente, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di accertamento negativo di qualsiasi diritto degli attori, chiedendo a sua volta, in subordine, l'accertamento dell'acquisto esclusivo del cortile per usucapione. Il Tribunale aveva dichiarato il cortile di comune proprietà e rigettato le riconvenzionali; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando i titoli di acquisto, la consulenza tecnica e le risultanze catastali, e negando l'usucapione per difetto di prova del possesso esclusivo 'uti dominus'. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente affermato la comproprietà senza che gli attori avessero assolto la prova piena della proprietà (probatio diabolica); 2) violazione dell'art. 922 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., negando che vi fosse una situazione condominiale; 3) violazione degli artt. 817, 818, 819 e 2697 c.c., contestando la qualificazione pertinenziale del bene; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione al rigetto dell'usucapione e del mancato accesso alle prove; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la corte non avrebbe considerato che il cortile era ricompreso nei titoli traslativi degli attori. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non applicabile la logica dell'art. 1117 c.c. perché non vi era condominio, ma due immobili autonomi separati da un cortile; pertanto andava applicata la regola generale della rivendicazione, con onere per l'attore di provare la proprietà risalendo ai danti causa fino all'acquisto a titolo originario o al ventennio possessorio. Ha dichiarato assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto, e inammissibile il quinto, perché sotto il n. 5 si censurava in realtà la ricostruzione fattuale e non un fatto storico decisivo omesso; inoltre non era stata indicata la diversità tra la motivazione di primo e di secondo grado richiesta dall'art. 348-ter, co. 5, c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di rivendica applicando il corretto riparto dell'onere della prova e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso per errata applicazione delle regole sulla rivendicazione della proprietà, ha dichiarato assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto, e inammissibile il quinto motivo per vizio motivazionale non configurabile nei termini dedotti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente sulla proprietà del cortile applicando la regola generale dell'onere probatorio in tema di rivendica; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la proprietà del bene risalendo sino all'acquisto a titolo originario o mediante usucapione; non basta invocare una presunzione di comunione fuori dai casi di condominio.
L'onere della prova della proprietà e della titolarità del diritto fatto valere incombe su chi agisce in rivendicazione secondo la regola generale; la prova non può essere invertita sulla base di una presunta comunione non dimostrata.
La presunzione di proprietà comune delle parti del condominio non è applicabile quando non vi sia un edificio condominiale ma soltanto due immobili autonomi separati da un cortile.
Richiamato dalla parte ricorrente per negare la qualificazione del bene come comune o pertinenziale; la Corte non entra nel merito perché il motivo corrispondente resta assorbito.
Richiamati in relazione alla dedotta erronea qualificazione pertinenziale del bene; il relativo motivo viene assorbito.
Richiamati per contestare l'interpretazione dei titoli di acquisto e il diniego dell'usucapione; il relativo motivo viene assorbito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale.
Per censurare la sentenza d'appello con il motivo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. occorre indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Fuori dall'ambito del condominio, la pretesa di proprietà esclusiva su un bene conteso tra immobili confinanti va trattata secondo le regole ordinarie della rivendicazione: chi agisce deve fornire la prova piena della proprietà, anche attraverso i propri danti causa, fino al titolo originario o al compimento dell'usucapione.
- La presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. non può essere estesa automaticamente a contesti diversi dal condominio; la sola contiguità tra immobili non basta a spostare l'onere probatorio sulla controparte.
- In azione di rivendicazione non sono sufficienti, di per sé, il contratto di acquisto del bene o atti successivi di trasmissione del diritto, se non dimostrano anche la catena dominicale fino all'acquisto originario o la maturazione dell'usucapione.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di sollecitare una diversa lettura delle prove o della motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado senza che il ricorrente indichi la diversità delle rationes decidendi fattuali, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, co. 5, c.p.c.
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