Cassazione Penale, Sentenza n. 18331/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento/espulsione (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998). Denunciava: (i) violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e vizio di motivazione per mancata pronuncia sulla "particolare tenuità del fatto" (sosteneva che la condotta era occasionale e di modesta gravità); (ii) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice non avrebbe considerato la collaborazione processuale e la situazione di disagio socio-economico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rilevando che la particolare tenuità del fatto non era stata invocata in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione né applicata d'ufficio dal giudice di pace (occorre la mancata opposizione delle parti). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il Giudice di pace ha motivato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando i precedenti penali e la concreta ricostruzione del fatto; non sono stati indicati elementi positivi nuovi da valutare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 14, comma 5-ter
Norma impugnata come fondamento del reato: il rimanere nel territorio dello Stato nonostante ordine di allontanamento/espulsione integra la fattispecie contestata.
Regola la "particolare tenuità del fatto" nel giudizio dinanzi al Giudice di pace; la Corte ha interpretato che tale causa di proscioglimento non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice di merito e non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, essendo richiesta la mancata opposizione delle parti.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il riconoscimento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e richiede la dimostrazione di elementi positivi che ne giustifichino la concessione, mentre il richiamo ai precedenti penali è adeguato per escluderle.
Criteri di determinazione della pena e degli elementi valutativi; la Corte ha richiamato che il giudice deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti ai fini dell'esclusione o concessione delle attenuanti, e che un richiamo ai precedenti può essere sufficiente a escluderle.
Massime di principio
- La "particolare tenuità del fatto" davanti al Giudice di pace deve essere sollevata tempestivamente: non può essere imposta d'ufficio e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione.
- Le circostanze attenuanti generiche sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; per ottenerle è necessario produrre e indicare elementi positivi concreti che ne giustifichino il riconoscimento.
- Il richiamo ai precedenti penali costituisce motivo legittimo e sufficientemente motivato per escludere le attenuanti generiche, salvo che non emergano elementi di segno positivo contrari.
- In impugnazione in Cassazione non si possono proporre nuove questioni non trattate nel merito: la Corte di legittimità valuta ammissibilità e motivazione, ma non sostituisce il giudice di merito nella valutazione di merito non dedotta precedentemente.
- Chi impugna deve valutare il rischio di condanna alle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di impugnazioni ritenute irrituali o infondate; è opportuno che le censure siano sollevate e documentate già davanti al primo giudice.
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