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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03608/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autore del danno)

La controversia

Nel corso di lavori di ricostruzione di un fabbricato di proprietà di un soggetto terzo, un esecutore materiale degli scavi avrebbe approfondito eccessivamente lo sbancamento, causando il crollo parziale di un edificio vicino e gravi lesioni alla parte residua. La proprietaria dell'immobile danneggiato, assistita da amministratore di sostegno, ha agito per il risarcimento contro l'esecutore dei lavori e altri convenuti. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di allegazioni sullo stato e valore dell'immobile, ritenendo inammissibile supplire con CTU a carenze probatorie della parte. In appello la domanda è stata accolta sulla base di una perizia penale e della CTU disposta dal giudice, che ha stimato il danno in circa 37.000 euro. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 2043, 2055 c.c. e 115, 116 c.p.c., sostenendo che la danneggiata non avesse allegato/provato la consistenza e il valore dell'immobile e che il giudice avesse illegittimamente supplito all'onere probatorio; nullità della CTU e violazione degli artt. 62, 191, 194 c.p.c. e 135 c.p.c. per avere il consulente acquisito dati presso uffici terzi su documenti non prodotti e relativi a fatti principali; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la vetustà e precarietà dell'immobile e il contenuto della perizia penale; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui il CTU può acquisire documenti anche non prodotti dalle parti solo se servono a rispondere ai quesiti tecnici e non a provare fatti principali costitutivi della domanda. Poiché la CTU aveva stimato il danno sulla base di documenti acquisiti d'ufficio presso terzi per provare proprio il danno subito, si è verificata una violazione del principio dispositivo e del contraddittorio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo illegittimo l'uso della CTU come mezzo per acquisire e provare fatti principali costitutivi del danno mediante documenti non prodotti dalle parti e raccolti presso terzi. Il quarto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la controversia nel rispetto dei limiti della consulenza tecnica d'ufficio e del principio dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana per il danno lamentato; non è stata però la norma decisiva della cassazione, che si è concentrata sull'uso processuale della CTU.

  • art. 2055 c.c.

    Citato per affermare la responsabilità solidale dei convenuti nel fatto dannoso e nel relativo risarcimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio dispositivo e alla necessità che la decisione si fondi sulle prove ritualmente acquisite e sulle allegazioni di parte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. quale parametro di corretta valutazione delle prove.

  • art. 62 c.p.c.

    Citato per delimitare i poteri del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in tema di nomina e funzione della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 194 c.p.c.

    Citato per contestare l'acquisizione di documenti e informazioni da parte del CTU fuori dai limiti dell'incarico e del contraddittorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per censurare la liquidazione delle spese di lite, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti non prodotti dalle parti solo se tali documenti servono a svolgere accertamenti tecnici sui fatti già allegati e non per provare i fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni.
  • La CTU non può essere utilizzata per colmare integralmente carenze di allegazione o di prova gravanti sulla parte attrice, quando l'accertamento richiesto riguarda un fatto costitutivo primario della pretesa risarcitoria.
  • L'autorizzazione del giudice non può legittimare una consulenza tecnica che, in concreto, oltrepassi i limiti del contraddittorio e del principio dispositivo.
  • Se la censura di cassazione che investe il nucleo decisivo della decisione è accolta, le ulteriori questioni, comprese quelle sulle spese, restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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